RUNTS: cosa cambia con il nuovo decreto 2026 (spiegato semplice)
- 23 mar
- Tempo di lettura: 3 min
Introduzione
Dal 20 marzo 2026 sono entrate in vigore alcune novità sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), introdotte da un nuovo decreto del Ministero del Lavoro che modifica le regole del 2020.
Non si tratta di una rivoluzione, ma di una “manutenzione” delle regole: alcune semplificazioni pratiche per gli enti e più chiarezza su cosa succede quando un ETS si scioglie o esce dal RUNTS.
1. Il presidente può delegare le pratiche RUNTS
Finora molte procedure sul RUNTS erano “in mano” solo al legale rappresentante, che spesso si trovava a gestire tutto in prima persona.
Con il nuovo decreto, il presidente può delegare una persona di fiducia (un consulente, un volontario esperto, un collaboratore) a compilare, firmare telematicamente quando previsto e inviare le pratiche online.
Questa delega:
si fa tutta in modalità telematica, seguendo le istruzioni della piattaforma RUNTS (in attesa di pubblicazione);
viene “agganciata” automaticamente alla pratica che si sta presentando;
non vale solo per la prima iscrizione, ma anche per aggiornamenti e depositi di documenti nel tempo.
Per le associazioni piccole è una novità importante: consente di organizzare meglio il lavoro e di non lasciare tutto sulle spalle del presidente.
2. Comunicazioni più digitali
Un altro cambiamento riguarda il modo in cui gli uffici RUNTS comunicano con gli enti.
Le comunicazioni ufficiali viaggeranno sempre di più attraverso il sistema informatico del RUNTS, riducendo carta, PEC disperse e scambi frammentati.
Per gli ETS questo significa:
abituarsi a controllare con regolarità l’area riservata RUNTS;
organizzarsi internamente per non “perdere” comunicazioni importanti.
3. Cosa succede quando l’ente si scioglie o esce dal RUNTS
Il tema più delicato, per chiudere un ente o uscire dal Terzo settore, è sempre lo stesso: il patrimonio.
Il decreto non inventa un obbligo nuovo, ma rende più chiaro come va gestita la devoluzione, cioè il passaggio delle risorse ad altri ETS quando previsto.
In sintesi:
se un ETS si scioglie o chiede la cancellazione dal RUNTS ma vuole continuare a vivere “fuori” dal Terzo settore, va verificato l’incremento patrimoniale maturato durante gli anni di iscrizione;
su questo punto serve un parere ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo settore, da chiedere già insieme alla domanda di cancellazione;
il parere può riguardare solo l’incremento oppure tutto il patrimonio residuo, a seconda della situazione.
Il decreto spiega meglio quali documenti preparare (situazione patrimoniale, attestazione del revisore, accettazione da parte dell’ente che riceve il patrimonio, ecc.), con una versione semplificata per gli enti che usano il rendiconto per cassa.
4. Cancellazione dal RUNTS: prima si devolve, poi si chiude
Un passaggio importante per i presidenti è questo:
la cancellazione dal RUNTS non è più vista come un atto “a sé” rispetto alla devoluzione;
l’ufficio chiude la pratica di cancellazione solo dopo aver ricevuto la documentazione che dimostra che la devoluzione è stata fatta come previsto dal parere.
Tradotto: se l’ente vuole chiudere o uscire dal RUNTS, deve organizzare per tempo tutta la documentazione patrimoniale, perché è parte integrante della procedura.
5. Scioglimento “semplice” senza pendenze
Il decreto prevede anche un caso più lineare per le associazioni che si sciolgono senza rapporti giuridici pendenti (cioè senza cause, contratti o altri rapporti ancora “aperti”).
In questi casi si può presentare una specifica istanza di cancellazione con delibera che attesta l’assenza di pendenze, pur rispettando, quando dovuta, tutta la procedura di devoluzione del patrimonio.
6. Altre piccole ma importanti novità operative
Il nuovo decreto interviene anche su alcune regole “di dettaglio”, che però incidono sulla vita quotidiana degli enti. Tra le principali:
regole più chiare sul cambio di sede e sul trasferimento di competenza tra uffici RUNTS;
estensione a tutti gli ETS (non solo ODV e APS) dell’obbligo di depositare gli elenchi dei soci non persone fisiche;
possibilità di allegare attestazioni di nuova adesione ad enti associativi;
richiesta di depositare anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, se presenti, e, per le fondazioni, la delibera di approvazione del bilancio.
Sono tasselli che mirano a rendere il RUNTS più completo e affidabile come “carta d’identità” pubblica degli enti.
7. Cosa conviene fare adesso (consigli pratici per i presidenti)
Per chi guida un ETS, le mosse pratiche possono essere:
parlare con il proprio consulente per organizzare una delega RUNTS chiara e stabile, evitando corse dell’ultimo minuto;
verificare che i dati e i documenti depositati nel RUNTS siano aggiornati (sede, cariche, elenchi soci non persone fisiche, relazioni degli organi di controllo, ecc.);
se si sta valutando scioglimento o uscita dal RUNTS, programmare da subito la parte patrimoniale, per non bloccare la cancellazione.






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