Il Bonus Musica per le Bande e le Coreutiche, si ma non per tutti.
- 7 giorni fa
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Le bande e le scuole di musica sono oggi al centro di una grande attenzione educativa e sociale. Proprio per questo è importante che le informazioni fornite alle famiglie in tema di detrazioni fiscali siano corrette, aggiornate e coerenti con la normativa vigente.
Negli ultimi anni si è spesso diffusa l’idea che, per rendere detraibili le rette di frequenza, sia sufficiente che l’ente sia iscritto al RUNTS come Ente del Terzo Settore.
In realtà, la disciplina del cosiddetto “bonus musica” è più precisa e richiede requisiti ulteriori, in particolare sul riconoscimento delle scuole di musica da parte della Pubblica Amministrazione.
Di seguito vengono riepilogati i punti essenziali.
Il quadro normativo: che cos’è il “bonus musica”
Il “bonus musica” è una detrazione IRPEF introdotta nell’articolo 15 del TUIR, che consente alle famiglie di detrarre una parte delle spese sostenute per lo studio della musica da parte dei figli.
In sintesi, la detrazione:
è pari al 19 per cento delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun ragazzo (quindi fino a 190 euro per figlio);
riguarda i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni;
spetta solo ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a una determinata soglia (oggi 36.000 euro annui);
si applica alle spese per iscrizione annuale o abbonamento a corsi di musica;
richiede che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili e documentato da idonea ricevuta o fattura.
Questi sono i requisiti soggettivi (in capo alla famiglia) e di spesa.
Chi deve erogare i corsi perché la spesa sia detraibile
La norma fiscale non considera detraibili le spese sostenute presso qualsiasi soggetto privato che organizza corsi musicali, ma individua categorie ben definite.
Per essere detraibili, le spese devono riguardare iscrizioni o abbonamenti a corsi di musica svolti presso:
conservatori di musica;
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute;
scuole di musica iscritte in appositi registri regionali;
cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione per lo studio e la pratica della musica (è il punto in cui rientrano molte associazioni APS iscritte al RUNTS).
Si tratta di un elenco tassativo: ciò significa che, per rientrare nel perimetro del bonus musica, la scuola di musica, la banda o il coro devono potersi collocare in almeno una di queste fattispecie ed esserne in grado di fornire adeguata dimostrazione in caso di controlli.
ETS e RUNTS: cosa rileva e cosa no
Molte realtà musicali operano oggi in forma associativa e sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come Enti del Terzo Settore.
Questa qualificazione è fondamentale sotto molti profili (agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali, accesso al 5 per mille, rapporti con la Pubblica Amministrazione, ecc.), ma non è, di per sé, un requisito sufficiente per il bonus musica.
In particolare:
l’essere ETS iscritto al RUNTS è determinante per rendere detraibili o deducibili le erogazioni liberali effettuate dai sostenitori ai sensi dell’articolo 83 del Codice del Terzo Settore;
la stessa iscrizione consente, ricorrendone i presupposti, di essere destinatari del contributo del 5 per mille;
tuttavia, la normativa sul bonus musica non collega la detraibilità delle rette alla sola qualifica di ETS, ma richiede che la scuola di musica, la banda o il coro siano riconosciuti come tali da un soggetto pubblico o inseriti in specifici registri.
Non è quindi corretto affermare, in modo generico, che “le rette sono detraibili perché siamo ETS”. Il requisito di essere ETS è importante, ma opera su altri strumenti fiscali, diversi dal bonus musica per le rette dei corsi.
I registri regionali delle scuole di musica
Negli ultimi anni diverse Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna sono due esempi) hanno adottato provvedimenti specifici in materia di educazione musicale, istituendo:
registri regionali delle scuole di musica o delle scuole di educazione musicale di base;
elenchi di enti accreditati per la formazione musicale, con requisiti di qualità, continuità didattica e adeguatezza delle strutture.
Le Regioni, in questi casi, definiscono criteri quali:
la struttura dell’offerta formativa (piano di studi, livelli, durata dei corsi);
i titoli di studio o le competenze dei docenti;
la disponibilità di locali idonei e di strumentazione adeguata;
la presenza di un’attività continuativa in ambito musicale sul territorio.
L’iscrizione in questi registri regionali consente alla scuola di musica di rientrare espressamente nella categoria delle “scuole di musica iscritte nei registri regionali” prevista dalla norma sul bonus musica.
È quindi una strada da valutare con grande attenzione da parte delle scuole di musica che operano nelle Regioni dove tali strumenti sono già attivi.
Il riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione locale
Laddove non esista (ancora) un registro regionale, o in attesa di un suo pieno funzionamento, diventa centrale il ruolo della Pubblica Amministrazione locale, in particolare dei Comuni.
La legge consente, infatti, di considerare detraibili le spese sostenute presso cori, bande e scuole di musica “riconosciuti da una Pubblica Amministrazione”.
Questo riconoscimento può derivare da vari tipi di atti, ad esempio:
una delibera di Giunta o di Consiglio comunale che inserisca la banda o la scuola di musica in un elenco comunale di realtà musicali di interesse pubblico;
una convenzione tra Comune e associazione per lo svolgimento di attività di formazione musicale, progetti educativi, rassegne e manifestazioni sul territorio;
atti di concessione di spazi, contributi o collaborazioni nei quali il Comune qualifichi espressamente l’ente come scuola di musica, banda o coro operante stabilmente in ambito educativo-musicale.
Per le bande e le scuole di musica, avviare un dialogo strutturato con il Comune (e, se del caso, con altri enti pubblici territoriali) è quindi un passaggio essenziale per ottenere un riconoscimento formale coerente con il dettato normativo.
Cosa dovrebbero fare oggi bande e scuole di musica
Alla luce di quanto precede, le realtà musicali che desiderano affrontare correttamente il tema del bonus musica dovrebbero:
Verificare la normativa regionale di riferimento
accertare se la propria Regione ha istituito registri o elenchi regionali per le scuole di musica o le scuole di educazione musicale;
valutare, con l’assistenza dei propri consulenti, la possibilità di presentare domanda di riconoscimento e iscrizione, adeguando se necessario la propria struttura organizzativa e didattica ai requisiti richiesti.
Dialogare con il Comune e con gli enti locali
predisporre una breve documentazione sull’attività svolta (statuto, numero di allievi, corsi attivati, curriculum dei docenti, iniziative sul territorio);
richiedere formalmente un incontro con l’Amministrazione comunale (assessorato alla cultura/istruzione) per proporre:
una convenzione che riconosca il ruolo educativo della banda o scuola di musica;
oppure una delibera che inserisca l’ente in un elenco comunale di realtà musicali riconosciute di interesse pubblico.
Rivedere la propria comunicazione verso le famiglie
evitare formule generiche del tipo “le rette sono detraibili perché siamo ETS”;
chiarire, con linguaggio semplice e trasparente:
in quali casi le rette possono rientrare nel bonus musica (e come ciascuna famiglia deve verificare i propri requisiti di reddito e di età);
quali sono, allo stato attuale, i riconoscimenti ottenuti dall’ente (registri regionali, delibere comunali, convenzioni);
quali ulteriori agevolazioni restano comunque applicabili (ad esempio detrazioni/deduzioni per erogazioni liberali a favore degli ETS).






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