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Il socio sostenitore e il socio onorario

  • 8 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Torniamo ancora su questo argomento. Sembra esserci ancora un pò di confusione.

È possibile gestire socio sostenitore e socio onorario in APS, ODV e ASD, ma servono regole chiare e, idealmente, uno statuto che le preveda espressamente.

1. Punto fermo comune: chi è davvero socio (APS, ODV, ASD)

In tutte e tre le forme:

  • Socio è chi è iscritto nel libro soci.

  • Ha diritto di partecipare all’assemblea (ordinaria e straordinaria).

  • Ha diritto di voto (se maggiorenne e in regola con i requisiti statutari).

  • Può eleggere ed essere eletto negli organi sociali (compatibilmente con lo statuto).

Questo vale:

  • per APS e ODV iscritte al RUNTS, dove la base associativa e la democraticità sono sottoposte a controllo;

  • per ASD riconosciute, dove la base associativa sostiene la conformità alla natura non lucrativa e alla governance democratica.

Se una figura non ha questi diritti, difficilmente può essere definita “socio” in senso proprio.

2. Socio (e non) sostenitore in APS, ODV, ASD

Variante A – Socio sostenitore come vero socio

È la scelta più pulita se si vuole mantenere il termine “socio sostenitore”:

  • È iscritto nel libro soci.

  • Ha gli stessi diritti fondamentali (assemblea, voto, eleggibilità) degli altri soci.

  • Si distingue solo per:

    • eventuali riconoscimenti interni (menzioni, ringraziamenti).

Questa impostazione funziona in:

  • APS: non introduce disuguaglianze strutturali tra soci.

  • ODV: non crea soci “ornamentali” senza diritti.

  • ASD: evita di gonfiare una platea di “soci di facciata” che non contano davvero.

Variante B – Sostenitore non socio

Se si vuole una figura di puro sostegno (donatore, amico):

  • Non è iscritto nel libro soci.

  • Non viene convocato in assemblea, non vota, non elegge né è eleggibile.

  • Viene iscritto in un elenco separato (albo sostenitori) e può:

    • ricevere attestati di benemerenza;

    • essere menzionato in comunicazioni pubbliche;

    • essere invitato a eventi aperti.

Questa figura è perfettamente compatibile con APS, ODV e ASD, a patto di non chiamarla “socio” se non si vogliono attribuire diritti associativi.

3. Socio onorario in APS, ODV, ASD

3.1. Socio onorario previsto dallo statuto

Quando lo statuto disciplina il socio onorario, bisogna verificare due cose:

  1. È un vero socio?

    • Se lo statuto dice che è iscritto nel libro soci, allora rientra a pieno titolo tra i soci.

    • Può essere esonerato dalla quota.

    • Ha diritti di voto salvo limitazioni generali (es. requisiti di anzianità validi per tutti).

    • Può essere escluso in caso di gravi motivi seguendo le procedure ordinarie.

  2. È solo un titolo aggiuntivo?

    • Se lo statuto dice, in sostanza: “l’assemblea può conferire il titolo di socio onorario a soci che si sono distinti…”, allora è un riconoscimento simbolico a un socio già esistente.

    • Non cambiano diritti/doveri, resta un socio come gli altri.

Entrambe le varianti sono compatibili con APS, ODV e ASD, se rispettano:

  • il principio “un socio, un voto” (nessun voto “di categoria” più pesante);

  • l’assenza di soci “intoccabili” non esclusi anche in caso di gravi comportamenti.

3.2. Socio onorario non previsto dallo statuto: si può fare qualcosa?

Qui arriviamo al punto chiave.

Se lo statuto NON menziona il socio onorario, le domande sono:

  • Possiamo comunque chiamare qualcuno “socio onorario”?

  • Quella persona assume diritti diversi?

  • Che valore giuridico ha questo “titolo”?

Potremmo distinguere tre livelli:

a) Titolo puramente simbolico, senza effetti giuridici

Anche se lo statuto non lo prevede, l’associazione può deliberare:

  • “L’assemblea attribuisce al socio Mario Rossi la qualifica simbolica di ‘socio onorario’ come riconoscimento dei meriti…”.

Se:

  • Mario Rossi è già socio ordinario;

  • non gli si attribuiscono diritti diversi da quelli degli altri soci (nessun voto aggiuntivo, nessuna intangibilità);

allora quel “titolo” ha:

  • valore di riconoscimento interno (comunicazione, marketing, affettivo);

  • ma nessun effetto giuridico autonomo rispetto alla sua qualità di socio.

È una prassi che si può usare in APS, ODV e ASD, proprio come si usano targhe di ringraziamento, diplomi e simili.

b) Dichiarare socio onorario un NON socio

Se il soggetto NON è socio e lo statuto NON prevede la figura di socio onorario:

  • chiamarlo “socio onorario” in una delibera o sul sito non lo rende socio in senso tecnico;

  • non può essere iscritto nel libro soci solo in virtù del titolo, se lo statuto non disciplina requisiti e procedure di ammissione per quella categoria;

  • se gli dai diritti tipici del socio (voto, partecipazione agli organi) rischi di creare un “socio di fatto” in contrasto con lo statuto.

In pratica:

  • è possibile ringraziarlo con il titolo di “onorario dell’associazione”, ma se non è socio, quel titolo deve restare simbolico e NON può sostituire la procedura formalizzata di ammissione a socio (domanda, delibera, iscrizione nel libro).

  • se si vuole che diventi socio, è necessario seguire la procedura ordinaria prevista dallo statuto, eventualmente dicendo che gli viene conferito anche un titolo onorifico.

Questa cautela vale per tutte e tre le tipologie (APS/ODV/ASD),

c) Regolamento che “inventa” il socio onorario

Capita che il regolamento interno introduca “nuove categorie” non previste dallo statuto.

  • Il regolamento non può creare figure di soci con diritti diversi da quelli previsti nello statuto.

  • Può disciplinare modalità di ringraziamento, riconoscimenti, titoli onorari, ma sempre nel perimetro dei soci già definiti dallo statuto.

Quindi:

  • se si vuole che il socio onorario sia una vera categoria di socio, conviene espressamente modificare lo statuto;

  • se non si vuole modificare lo statuto, il regolamento può solo prevedere un titolo onorifico attribuito a soci già esistenti, senza toccare diritti/doveri fondamentali.

4. Consigli operativi per APS, ODV e ASD

  • Statuto essenziale ma chiaro

    • Pochi tipi di soci: fondatori, ordinari e onorari (se li si vuole disciplinare);

    • Sostenitori non soci definiti come tali (donatori, amici).

  • Titoli onorari solo se servono, e con misura

    • Se il socio onorario non è previsto, limitarsi a titoli simbolici per soci già esistenti;

    • evitare di creare “semi-soci” non previsti dal testo statutario.

  • Regolamento come luogo dei dettagli

    • Criteri per riconoscimenti, attestati, modalità di ringraziamento;

    • senza alterare il nucleo dei diritti associativi fissato nello statuto.

  • Uniformità tra carta e prassi

    • Quello che si fa nella pratica in un'associazione (chi vota, chi siede in consiglio, chi viene convocato) deve corrispondere a quanto c’è scritto nello statuto, non alle sole etichette di cortesia (“onorario”, “amico”, “sostenitore”).

Il socio sostenitore e il socio onorario per ASD, APS, ODV

 
 
 

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