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Il nuovo rendiconto (in forma aggregata) per le piccole associazioni del terzo settore

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 17 aprile 2026, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo del nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata per gli Enti del Terzo Settore con entrate annue non superiori a 60.000 euro. Il modello, denominato “modello E”, è stato adottato con il decreto ministeriale 18 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2026 (Gazzetta Ufficiale).

La novità riguarda gli ETS di minori dimensioni e nasce con una finalità chiara: rendere più semplice la redazione del rendiconto per gli enti con una struttura amministrativa ridotta. La semplificazione, però, riguarda soprattutto il modo in cui i dati vengono esposti, non la necessità di mantenere una gestione contabile ordinata e verificabile (Ministero del Lavoro).

Cos’è il modello E

Il modello E è una versione aggregata del rendiconto per cassa ordinario, cioè del modello D. In pratica, il nuovo schema mantiene l’impostazione generale del rendiconto per cassa, ma consente di indicare entrate e uscite per macro-sezioni, senza dettagliare tutte le singole voci.

Questo significa che il modello E non introduce una nuova contabilità. Rende semplicemente più sintetica la rappresentazione finale dei dati.

Chi può usarlo

Il modello E può essere utilizzato dagli ETS con entrate annue non superiori a 60.000 euro. Restano esclusi le imprese sociali e gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Il Ministero ha chiarito che si tratta di una facoltà, non di un obbligo. L’ente che rientra nella soglia può quindi scegliere se utilizzare il modello E, il rendiconto per cassa ordinario modello D oppure, se lo ritiene più opportuno, un bilancio più completo

Da quando si applica

Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, il modello E potrà essere utilizzato a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026.

Per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il modello è utilizzabile per l’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto, cioè al 21 marzo 2026.

Attenzione agli enti con personalità giuridica

Il punto più delicato riguarda gli ETS dotati di personalità giuridica. Il Ministero ha chiarito che gli enti con personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, se avevano già chiuso l’esercizio alla data del 21 marzo 2026, possono utilizzare il modello D per quell’esercizio senza essere obbligati al bilancio economico-patrimoniale completo.

Questo chiarimento è favorevole agli enti, ma non elimina ogni dubbio operativo. Il rendiconto per cassa fotografa entrate e uscite monetarie, mentre non rappresenta con la stessa completezza crediti, debiti, passività e patrimonio dell’ente.

Il tema è particolarmente importante perché l’art. 22 del Codice del Terzo Settore prevede un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni che intendono acquisire la personalità giuridica. Lo stesso articolo stabilisce che, nelle associazioni e fondazioni riconosciute, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il proprio patrimonio.

La domanda da porsi

La domanda, quindi, non è soltanto:

Possiamo usare il modello E?

La domanda più corretta è:

Il modello E è davvero sufficiente per rappresentare la situazione dell’ente e aiutare gli amministratori a prendere decisioni consapevoli?

Per un piccolo ETS con gestione semplice, poche operazioni e assenza di particolari esposizioni, il modello E può essere una soluzione utile. Per un ente con personalità giuridica, contributi pubblici, rapporti continuativi, debiti, crediti, personale, collaboratori o attività diverse, può invece essere opportuno mantenere una rendicontazione più analitica.

Indicazione pratica

La semplificazione è positiva, ma non deve portare a sottovalutare la gestione reale dell’ente. Un rendiconto più breve può essere corretto dal punto di vista formale, ma non sempre è lo strumento migliore per monitorare equilibrio economico, sostenibilità e responsabilità degli amministratori.

Per questo, prima di scegliere il modello E, è consigliabile valutare:

  • volume e natura delle entrate;

  • presenza di debiti o crediti;

  • contributi pubblici ricevuti;

  • attività diverse o raccolte fondi;

  • personalità giuridica;

  • patrimonio disponibile;

  • complessità della gestione associativa.

Conclusione

Il nuovo rendiconto per cassa aggregato rappresenta una semplificazione importante per gli ETS con entrate fino a 60.000 euro. Tuttavia, la scelta del modello da adottare non dovrebbe dipendere solo dalla soglia dimensionale.

Per gli enti più semplici, il modello E può essere una soluzione adeguata. Per gli enti con personalità giuridica o con una gestione più articolata, può essere prudente valutare l’utilizzo di strumenti contabili più completi, anche quando la norma consente una forma semplificata.

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Il nuovo rendiconto (in forma aggregata) per le piccole associazioni del terzo settore
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