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Il Registratore Telematico per il mondo no profit (si o no)

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 1 giorno fa

Che cos’è il collegamento RT–POS. Cosa dice la norma.

Dal 1° gennaio 2026 chi incassa corrispettivi con strumenti elettronici (POS fisico, app su smartphone, piattaforme online) e li certifica con registratore telematico o con “Documento commerciale online” deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’abbinamento tra questi strumenti.​

Non è un collegamento con cavi, ma una semplice associazione “logica” da fare nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”.​

Da dove nasce l’obbligo

La legge di bilancio 2025 ha modificato il D.Lgs. 127/2015, prevedendo l’integrazione tra:​

  • chi registra e invia i corrispettivi (RT o procedura web);

  • chi gestisce il pagamento elettronico (POS, SoftPOS, gateway online).

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia (n. 424470/2025) ha stabilito regole tecniche, dati da trasmettere e modalità pratiche del collegamento.​

Da quando si applica e cosa fare

La procedura web è attiva dal 5 marzo 2026.​

  • Per i POS attivi a gennaio 2026 c’è tempo fino al 20 aprile 2026 per registrare il collegamento.​

  • Per i POS attivati dopo, il collegamento va fatto tra il 6 e l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla loro attivazione.​

L’operazione si fa nel portale “Fatture e Corrispettivi”, scegliendo RT e POS da collegare, anche con collegamenti multipli (un POS–più RT o più POS–un RT).​

Quando RT–POS non serve (esoneri)

L’obbligo riguarda solo i corrispettivi che devono essere memorizzati e trasmessi telematicamente.​Non si applica, ad esempio, a:

  • attività con biglietteria SIAE, dove i dati viaggiano tramite SIAE

  • operazioni esonerate dalla certificazione corrispettivi ai sensi del DPR 696/1996 (tra cui apparecchi automatici, giochi a gettone, distributori, ecc.);​

  • vendite esonerate specifiche: carburante, alcune ricariche, alcune vendite di tabacchi e generi similari.​

Se un POS viene usato solo per queste operazioni esonerate, si può dichiarare in procedura il suo uso esclusivo e non è necessario collegarlo a un RT.​

Sport, Terzo settore e Associazioni che rimangono fuori da tutto

Prima ancora di entrare nei singoli regimi, la domanda pratica da porsi: per questa specifica entrata devo emettere documento commerciale? Se la risposta è sì, discende l’obbligo (anche solo in occasione di alcuni eventi con la presenza di somministrazione) di RT e di collegamento RT–POS.

I casi principali:

  • ASD e SSD in regime 398/1991 - Dal 2026 il regime 398 rimane applicabile solo ai soggetti iscritti al Registro sportivo dilettantistico.​Le operazioni che rientrano nella 398 (escluse sponsorizzazioni e pubblicità) sono esonerate dall’emissione del documento commerciale; per queste, se non c’è RT, non si pone neppure il problema del collegamento RT–POS.​

  • APS e ODV in regime forfetario art. 86 CTS (dal 2026) - APS e ODV iscritte al RUNTS possono applicare il regime speciale dell’art. 86 CTS per le attività diverse, con tassazione forfetaria e un esonero strutturale dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ai fini IVA per le operazioni che rientrano nel regime.​ Per tali operazioni, se non c’è obbligo di documento commerciale, non serve RT e quindi non si applica l’obbligo di collegare il POS, a patto che il POS sia usato solo per queste operazioni esonerate.​

  • ETS non commerciali in regime art. 80 CTS (dal 2026) - Gli ETS non commerciali che adottano il regime forfetario di cui all’art. 80 CTS restano enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, ma diversi da APS/ODV.​ Le attività istituzionali non commerciali restano fuori dall’area dei corrispettivi da certificare; le attività commerciali, invece, rientrano nel regime art. 80, con tassazione forfetaria del reddito ma con obblighi IVA ordinari, compresa la certificazione dei corrispettivi.​ Tradotto: per le operazioni commerciali soggette a documento commerciale, l’ETS art. 80 deve usare RT e collegare i POS usati per incassare tali corrispettivi; per le entrate istituzionali non soggette a certificazione, se gestite con POS dedicato, il collegamento non è richiesto.​

  • ALTRE ASSOCIAZIONI (fuori dal RUNTS e non in legge 398/91) - Le associazioni che rimangono fuori dal RUNTS e non applicano la legge 398/1991 continuano a seguire la disciplina generale degli enti non commerciali.​ Per le attività commerciali soggette a certificazione dei corrispettivi (corsi aperti al pubblico, vendita di beni o servizi a terzi) si applica l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica tramite registratore telematico o procedura web “Documento commerciale online”; di conseguenza, dal 2026 devono anche assicurare il collegamento tra il registratore telematico e i POS utilizzati per incassare tali corrispettivi.

    Le operazioni decommercializzate verso associati, coerenti con gli scopi istituzionali e svolte in presenza di requisiti statutari adeguati, restano fuori dall’IVA ex art. 4, comma 4, DPR 633/1972 e, in assenza di obbligo di documento commerciale, non richiedono né RT né collegamento RT–POS, a condizione che il POS eventualmente usato sia dedicato solo a queste entrate.

Casi “misti” e attenzioni pratiche

Quando lo stesso ente svolge sia attività con obbligo di documento commerciale sia attività esonerate e usa lo stesso POS:​

  • il collegamento RT–POS va comunque fatto, perché almeno una parte dei corrispettivi è soggetta a certificazione;​

  • se invece esiste un POS usato esclusivamente per operazioni esonerate, lo si può segnalare come “solo esonerate” e lasciarlo scollegato.​

In emissione del documento commerciale occorre indicare correttamente il mezzo di pagamento (contante, elettronico, ticket), perché un’errata indicazione è sanzionata dall’art. 11, D.Lgs. 471/1997.​

Il Registratore Telematico per il mondo no profit (si o no)

 
 
 

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