Il Registratore Telematico per il mondo no profit (si o no)
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Aggiornamento: 1 giorno fa
Che cos’è il collegamento RT–POS. Cosa dice la norma.
Dal 1° gennaio 2026 chi incassa corrispettivi con strumenti elettronici (POS fisico, app su smartphone, piattaforme online) e li certifica con registratore telematico o con “Documento commerciale online” deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’abbinamento tra questi strumenti.
Non è un collegamento con cavi, ma una semplice associazione “logica” da fare nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”.
Da dove nasce l’obbligo
La legge di bilancio 2025 ha modificato il D.Lgs. 127/2015, prevedendo l’integrazione tra:
chi registra e invia i corrispettivi (RT o procedura web);
chi gestisce il pagamento elettronico (POS, SoftPOS, gateway online).
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia (n. 424470/2025) ha stabilito regole tecniche, dati da trasmettere e modalità pratiche del collegamento.
Da quando si applica e cosa fare
La procedura web è attiva dal 5 marzo 2026.
Per i POS attivi a gennaio 2026 c’è tempo fino al 20 aprile 2026 per registrare il collegamento.
Per i POS attivati dopo, il collegamento va fatto tra il 6 e l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla loro attivazione.
L’operazione si fa nel portale “Fatture e Corrispettivi”, scegliendo RT e POS da collegare, anche con collegamenti multipli (un POS–più RT o più POS–un RT).
Quando RT–POS non serve (esoneri)
L’obbligo riguarda solo i corrispettivi che devono essere memorizzati e trasmessi telematicamente.Non si applica, ad esempio, a:
attività con biglietteria SIAE, dove i dati viaggiano tramite SIAE
operazioni esonerate dalla certificazione corrispettivi ai sensi del DPR 696/1996 (tra cui apparecchi automatici, giochi a gettone, distributori, ecc.);
vendite esonerate specifiche: carburante, alcune ricariche, alcune vendite di tabacchi e generi similari.
Se un POS viene usato solo per queste operazioni esonerate, si può dichiarare in procedura il suo uso esclusivo e non è necessario collegarlo a un RT.
Sport, Terzo settore e Associazioni che rimangono fuori da tutto
Prima ancora di entrare nei singoli regimi, la domanda pratica da porsi: per questa specifica entrata devo emettere documento commerciale? Se la risposta è sì, discende l’obbligo (anche solo in occasione di alcuni eventi con la presenza di somministrazione) di RT e di collegamento RT–POS.
I casi principali:
ASD e SSD in regime 398/1991 - Dal 2026 il regime 398 rimane applicabile solo ai soggetti iscritti al Registro sportivo dilettantistico.Le operazioni che rientrano nella 398 (escluse sponsorizzazioni e pubblicità) sono esonerate dall’emissione del documento commerciale; per queste, se non c’è RT, non si pone neppure il problema del collegamento RT–POS.
APS e ODV in regime forfetario art. 86 CTS (dal 2026) - APS e ODV iscritte al RUNTS possono applicare il regime speciale dell’art. 86 CTS per le attività diverse, con tassazione forfetaria e un esonero strutturale dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ai fini IVA per le operazioni che rientrano nel regime. Per tali operazioni, se non c’è obbligo di documento commerciale, non serve RT e quindi non si applica l’obbligo di collegare il POS, a patto che il POS sia usato solo per queste operazioni esonerate.
ETS non commerciali in regime art. 80 CTS (dal 2026) - Gli ETS non commerciali che adottano il regime forfetario di cui all’art. 80 CTS restano enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, ma diversi da APS/ODV. Le attività istituzionali non commerciali restano fuori dall’area dei corrispettivi da certificare; le attività commerciali, invece, rientrano nel regime art. 80, con tassazione forfetaria del reddito ma con obblighi IVA ordinari, compresa la certificazione dei corrispettivi. Tradotto: per le operazioni commerciali soggette a documento commerciale, l’ETS art. 80 deve usare RT e collegare i POS usati per incassare tali corrispettivi; per le entrate istituzionali non soggette a certificazione, se gestite con POS dedicato, il collegamento non è richiesto.
ALTRE ASSOCIAZIONI (fuori dal RUNTS e non in legge 398/91) - Le associazioni che rimangono fuori dal RUNTS e non applicano la legge 398/1991 continuano a seguire la disciplina generale degli enti non commerciali. Per le attività commerciali soggette a certificazione dei corrispettivi (corsi aperti al pubblico, vendita di beni o servizi a terzi) si applica l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica tramite registratore telematico o procedura web “Documento commerciale online”; di conseguenza, dal 2026 devono anche assicurare il collegamento tra il registratore telematico e i POS utilizzati per incassare tali corrispettivi.
Le operazioni decommercializzate verso associati, coerenti con gli scopi istituzionali e svolte in presenza di requisiti statutari adeguati, restano fuori dall’IVA ex art. 4, comma 4, DPR 633/1972 e, in assenza di obbligo di documento commerciale, non richiedono né RT né collegamento RT–POS, a condizione che il POS eventualmente usato sia dedicato solo a queste entrate.
Casi “misti” e attenzioni pratiche
Quando lo stesso ente svolge sia attività con obbligo di documento commerciale sia attività esonerate e usa lo stesso POS:
il collegamento RT–POS va comunque fatto, perché almeno una parte dei corrispettivi è soggetta a certificazione;
se invece esiste un POS usato esclusivamente per operazioni esonerate, lo si può segnalare come “solo esonerate” e lasciarlo scollegato.
In emissione del documento commerciale occorre indicare correttamente il mezzo di pagamento (contante, elettronico, ticket), perché un’errata indicazione è sanzionata dall’art. 11, D.Lgs. 471/1997.






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