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REGIME FORFETTARIO O REGIME L398/91 PER ODV E APS?

  • Immagine del redattore: colombofabio9
    colombofabio9
  • 10 feb 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Fintanto che la fiscalità prevista per gli ETS nel DL 117/2017 (CTS) non viene approvato a livello comunitario può essere fatta una scelta fra i due regimi fiscali applicabili: IL REGIME FORFETTARIO o il REGIME L398/91.

SI ricorda che dopo l'entrata in vigore della fiscalità prevista dal CTS il regime della L398/91 sarà applicabile alle sole realtà sportive.

In particolare vediamo le differenze fra i due regimi.

IL REGIME FORFETTARIO è ottenibile in via opzionale, e gli enti:

  • emettono fattura senza addebitare l'IVA in via di rivalsa e non detraggono l'IVA sugli acquisti; 

  • sono esonerati dagli obblighi di versamento dell'IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche; 

  • sono tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ossia in reverse charge,

  • sono obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,

  • sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti.

La scelta del REGIME L 398/91 comporta che gli enti sono:

  • esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili,

  • esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione e secondo l’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR n. 696 del 1996, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, sono esonerate dall’obbligo di certificare “le cessioni e le prestazioni poste in essere”, diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo;

  • obbligate a versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto;

  • obbligate a numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633 del 1972;

  • obbligate ad annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui DM 11 febbraio 1997.



 
 
 

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