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I controlli ordinari sugli ETS dopo il D.M. 7 agosto 2025 e le agevolazioni per le APS

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    colombofabio9
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 5 min

Il decreto del 7 agosto 2025 spiega come verranno controllati gli Enti del Terzo Settore (ETS) .Gli enti sono, ad esempio, associazioni generiche (ETS), fondazioni, ODV, APS, che sono iscritti nel registro pubblico RUNTS.

Cosa sono i controlli ordinari

Ogni tre anni viene fatto un controllo “di routine” sull’ente.

Serve a verificare che l’ente:

  • abbia ancora i requisiti per stare nel RUNTS;

  • stia davvero perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

  • rispetti gli obblighi di legge (contabilità, trasparenza, comunicazioni al RUNTS, ecc.).

Questi controlli possono essere svolti:

  • dagli uffici che gestiscono il RUNTS;

  • per gli enti aderenti, anche dalle reti associative e dai CSV autorizzati.

Agevolazioni per le APS

Le associazioni di promozione sociale (APS) hanno una piccola “agevolazione” pratica.

Se sono iscritte a una rete associativa o seguite da un CSV autorizzato:

  • il controllo ordinario può essere svolto da questi soggetti, non solo dagli uffici pubblici;

  • questo rende il controllo più vicino alla realtà delle APS, spesso di piccole dimensioni, e più orientato all’accompagnamento che alla sola sanzione.

Se non fanno parte di una rete associativa e non sono seguite da un CSV autorizzato il controllo potrà essere fatti direttamente gli uffici del RUNTS, salvo il caso in cui reti/CSV stipulino convenzioni per controllare anche questi enti.

Cosa viene controllato in pratica

Il controllo riguarda sia la parte “giuridica” (statuto, organi sociali, base associativa) sia la parte “gestionale ed economica” (bilanci, attività svolte, volontari).Tra le verifiche più importanti ci sono:

  • la denominazione corretta dell’ente e la compatibilità con la sezione RUNTS in cui è iscritto;

  • il fatto che l’ente non sia tra i soggetti esclusi dalla qualifica di ETS;

  • la presenza del numero minimo di associati, quando richiesto;

  • uno statuto conforme al Codice del Terzo Settore;

  • lo svolgimento prevalente di attività di interesse generale;

  • l’eventuale presenza di attività “diverse” solo come secondarie e strumentali;

  • il rispetto delle regole sulla raccolta fondi;

  • l’assenza di distribuzione, diretta o indiretta, di utili;

  • la corretta redazione, approvazione e deposito dei bilanci;

  • la redazione e pubblicazione del bilancio sociale, quando obbligatorio;

  • la tenuta dei libri sociali;

  • la gestione corretta dei volontari e delle loro assicurazioni;

  • la corretta composizione e il funzionamento degli organi sociali;

  • l’assenza di cause di scioglimento o estinzione.

Per le fondazioni si verifica anche che lo scopo non sia diventato irrealizzabile e che non siano state prese decisioni contrarie alla legge o allo statuto.

Il ruolo del bilancio e della relazione di missione (per realtà > 300.000 euro)

Vediamo il caso dell'Ente con realtà superiori a 300.000 euro.

Il decreto dà grande importanza:

  • al bilancio;

  • alla relazione di missione;

  • e, se richiesto, al bilancio sociale (solo per realtà > 1.000.000, 00 euro).

Non basta che il bilancio sia “tecnicamente corretto”: deve essere coerente con quello che l’ente dichiara di voler fare. La relazione di missione serve proprio a “raccontare” in modo chiaro:

  • quali attività sono state svolte;

  • come sono state usate le risorse;

  • perché certe spese e scelte gestionali sono utili alla missione dell’ente.

Se la relazione è generica o non collegata ai numeri del bilancio, l’ente rischia rilievi in sede di controllo.

Una relazione chiara, concreta e coerente con i dati contabili, invece, aiuta a superare meglio il controllo.

Vediamo cosa deve riportare la RELAZIONE DI MISSIONE in breve: deve spiegare con parole semplici ciò che il bilancio “non dice” da solo: chi siete, cosa fate, come usate i soldi per la vostra missione.

1. Chi siete e cosa fate

  • Dati base dell’ente: denominazione, codice fiscale, sede, sezione RUNTS, regime fiscale.

  • La missione: perché esistete, quali bisogni sociali volete soddisfare.

  • Le attività di interesse generale previste dallo statuto e quelle effettivamente svolte nell’anno.

2. Come avete lavorato nell’anno

  • Le principali attività realizzate (progetti, servizi, iniziative), con qualche numero: partecipanti, beneficiari, ore di volontariato, ecc.

  • Il contributo di eventuali attività diverse (es. attività commerciali) al perseguimento della missione, specificando che sono secondarie e strumentali.

  • Eventi particolari: cambiamenti organizzativi, nuovi progetti, criticità affrontate.

3. Come sono stati usati i soldi

  • Un commento alle principali voci di bilancio: da dove arrivano le entrate (quote, donazioni, contributi, bandi, raccolte fondi) e come sono state spese (attività istituzionali, costi di struttura, personale, servizi acquistati, ecc.).

  • Spiegazione di voci “delicate”: compensi agli organi sociali, rimborsi spese, rapporti con soggetti collegati, accantonamenti, ecc., per mostrare che non c’è distribuzione di utili.

  • Un collegamento chiaro tra risorse spese e attività svolte: “abbiamo speso X per fare Y”.

4. Persone coinvolte e organizzazione

  • Numero e ruolo di volontari, lavoratori, collaboratori, membri degli organi sociali.

  • Come sono stati coinvolti soci e volontari (assemblee, momenti di partecipazione).

  • Eventuale uso di reti, partnership, collaborazioni con altri enti.​

5. Prospettive future

  • Breve descrizione di obiettivi per l’anno successivo e dei principali rischi/opportunità (es. dipendenza da pochi finanziatori, necessità di nuovi volontari).

  • Come pensate di mantenere l’equilibrio economico e finanziario nel tempo.

Il ruolo del bilancio (per realtà < 300.000 euro)

Se l'ente ha entrate sotto i 300.000 euro e redige legittimamente il rendiconto per cassa (schema semplificato), la relazione di missione non è obbligatoria. In questo scenario, il controllo non può contestare l’assenza di un documento che la legge non richiede, ma verificherà comunque:

  • correttezza del rendiconto per cassa;

  • coerenza tra attività svolte e finalità statutarie;

  • rispetto delle altre regole (attività di interesse generale, volontari, raccolta fondi, ecc.).

Detto ciò, anche quando non è obbligatoria, una breve relazione o nota che spiega cosa fa l’ente e come usa le risorse è comunque molto utile in sede di controllo, perché aiuta a mostrare la coerenza tra numeri e missione, che è proprio ciò che il decreto punta a verificare.

Vediamo cosa scrivere in pratica:

1. il Titolo del documento

Puoi usare un titolo neutro, ad esempio:

  • “Relazione sull’attività svolta nell’esercizio …”

  • “Nota illustrativa alle attività e al rendiconto …”

  • “Relazione annuale sull’andamento dell’ente …”

In tal modo non si lasca intendere che si tratti della “relazione di missione” prevista per i bilanci completi, ma di una relazione generica di accompagnamento.

2. Cosa scrivere (formula minima)

E' sufficiente una pagina, con 3 blocchi:

  1. Chi siamo

    • “L’associazione … è iscritta al RUNTS nella sezione … e persegue le seguenti finalità …”

    • “Nell’anno … l’ente ha operato principalmente nel territorio di … a favore di … (beneficiari).”

  2. Cosa abbiamo fatto

    • 4–6 righe con le attività principali:

      • “Sono state realizzate n. … attività/progetti, tra cui …”

      • “Hanno partecipato complessivamente circa … persone/beneficiari.”

  3. Come abbiamo usato le risorse

    • Un collegamento molto sintetico ai numeri del rendiconto:

      • “Le entrate provengono principalmente da … (quote, contributi, donazioni, ecc.).”

      • “Le spese sono state destinate soprattutto a … (attività istituzionali, costi per iniziative, assicurazione volontari, ecc.).”

      • “Non sono stati distribuiti utili né diretti né indiretti; eventuali avanzi sono stati reinvestiti nelle attività istituzionali.”

3. la Chiusura

Si può chiudere la relazione con una frase del tipo:

  • “La presente relazione ha carattere meramente illustrativo e accompagna il rendiconto per cassa dell’ente, al fine di fornire una rappresentazione sintetica delle attività svolte e dell’utilizzo delle risorse.”

In questo modo:

  • chiarisci che non stai presentando la “relazione di missione” obbligatoria per i bilanci completi;

  • ma offri comunque al RUNTS (e ai soci) un quadro minimo di coerenza tra missione, attività e numeri, che è proprio ciò che i controlli andranno a guardare

Controlli sugli ETS: D.M. 7 agosto 2025 ETS e agevolazioni PS

 
 
 

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