Direttore Artistico, Maestro, Musicisti professionisti e saggio allievi (per una APS Banda o Scuola Musicale)
- colombofabio9

- 7 giorni fa
- Tempo di lettura: 5 min
Per una banda o realtà coreutica APS è importante distinguere bene i diversi tipi di inquadramento: maestri, direttori artistici e musicisti chiamati per concerti hanno regole diverse, anche per l’ex ENPALS e il certificato di agibilità
Tipi di inquadramento dei maestri
Per i maestri di musica o di danza, le principali forme possibili sono:
Lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato): il maestro è un dipendente dell’associazione, con busta paga, contributi INPS e tutte le tutele; è la forma più strutturata ma anche più impegnativa.
Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.): il maestro non è dipendente, ma svolge attività continuativa e coordinata con l’APS (orari, programma, lezioni periodiche); si applicano regole previdenziali e fiscali specifiche.
Lavoro autonomo professionale con partita IVA: il maestro è un libero professionista che emette fattura per i corsi e le lezioni; è indicato se l’attività è abituale e svolta per più committenti.
Lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA): possibile solo se l’attività è davvero saltuaria e sotto certi limiti economici e di continuità; oltre queste soglie, occorre cambiare inquadramento.
Il contratto “dei dilettanti” con la soglia dei 10.000 euro non si applica ai maestri di banda o di danza, ma solo a direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche che svolgono attività dilettantistica, e non copre l’attività di insegnamento continuativo.
Il ruolo della cooperativa per i maestri
La cooperativa resta una strada pratica per gestire correttamente i maestri quando l’APS non vuole o non può farsi datore di lavoro diretto.In questo schema:
la cooperativa assume o contrattualizza il maestro (come dipendente, collaboratore o professionista associato);
si occupa di contributi, assicurazioni e buste paga;
emette fattura all’APS per il servizio didattico complessivo (lezioni, corsi, progetti), che l’associazione paga come costo di servizio.
Per l’APS cambia il rapporto: non paga più il singolo maestro, ma acquista un servizio dalla cooperativa, restando comunque responsabile di definire chiaramente oggetto del contratto, durata, compenso e responsabilità organizzative.
Musicisti chiamati per concerti (ex ENPALS)
I musicisti professionisti che suonano in concerti, spettacoli o esibizioni pubbliche rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” e sono iscritti (o iscrivibili) alla gestione ex ENPALS, oggi INPS Lavoratori dello Spettacolo.
Quando una banda, coro o APS organizza uno spettacolo dal vivo con musicisti professionisti che percepiscono un compenso, scattano due piani distinti:
piano fiscale/contrattuale: il rapporto può essere di lavoro subordinato, autonomo occasionale, autonomo professionale con partita IVA o tramite cooperativa di spettacolo;
piano previdenziale ex ENPALS: occorre versare i contributi alla gestione Lavoratori dello Spettacolo per quei musicisti, secondo le regole specifiche del settore.
Certificato di agibilità
Per far esibire lavoratori dello spettacolo (musicisti, cantanti, ballerini, tecnici) è generalmente necessario il certificato di agibilità INPS (ex agibilità ENPALS).
Questo certificato:
viene richiesto dal datore di lavoro/committente (l’APS che organizza lo spettacolo, oppure una cooperativa o impresa di spettacolo se è lei a ingaggiare i musicisti);
attesta che per quelle specifiche date e per quei lavoratori verranno versati i contributi dovuti alla gestione spettacolo.
In pratica, se la tua APS ingaggia direttamente musicisti, dovrà: immatricolarsi come datore di lavoro spettacolo presso INPS, richiedere l’agibilità, gestire buste paga o ricevute e versare contributi con F24.Se invece ingaggia una cooperativa di servizi per lo spettacolo (che contrattualizza i musicisti), di norma è la cooperativa a curare agibilità e contributi, e l’APS paga una fattura per il servizio musicale.
Esenzioni e particolarità per realtà dilettantistiche
Per alcune associazioni dilettantistiche (cori, bande, gruppi popolari) esistono convenzioni o esenzioni parziali, soprattutto quando le esibizioni sono davvero gratuite e non c’è alcun compenso, neppure indiretto.
In assenza di compenso, il quadro cambia: spesso non sono dovuti contributi e l’agibilità può non essere richiesta o seguire regole semplificate, ma è essenziale verificare:
se l’associazione è affiliata a reti nazionali che hanno convenzioni (ARCI, FITA, ecc.);
se l’evento rientra nei casi di esenzione previsti (manifestazioni amatoriali, saggi, attività a puro scopo educativo o culturale).
Facciamo alcuni esempi relativi all'organizzazione di un saggio di fine anno degli allievi in cui partecipa un musicista professionista con o senza retribuzione. Il tema da capire è se siamo in un caso di esenzione oppure se è necessario richiedere il certificato di agibilità versando i contributi EX-ENPALS.
1. Saggio allievi con professionista, senza biglietto e senza compensi
Caso tipico: saggio di fine corso, ingresso gratuito, allievi non vengono pagati, il professionista si esibisce gratuitamente.
In questo scenario ci si può trovare in una delle situazioni agevolate:
I saggi di bambini e giovani che frequentano corsi didattici sono esonerati da contributi e agibilità, se non si configura una vera e propria “attività di spettacolo” commerciale.
Le manifestazioni socio‑educative organizzate da APS per soli fini educativi e senza compensi possono rientrare nelle ipotesi di esenzione previste dalle circolari ex ENPALS.
Se il musicista professionista NON prende alcun compenso e l’evento è:
senza biglietto d’ingresso
a scopo educativo/sociale
senza cachet per nessuno
è possibile, in linea di massima, rientrare nel quadro delle esenzioni (nessun contributo da versare, né agibilità ordinaria), documentando bene la natura di saggio didattico, il carattere gratuito e l’assenza di compensi.
Se volete massima prudenza, è possibile anche chiedere un’agibilità “a titolo gratuito” quando la manifestazione ha scopo sociale/benefico e tutti gli artisti si esibiscono gratuitamente, ma in molti casi per i saggi puramente didattici basta l’esenzione prevista.
2. Saggio allievi con professionista pagato, senza biglietto
Qui gli allievi restano non retribuiti, ma il musicista professionista riceve un compenso dall’APS (cachet, rimborso più compenso, ecc.).
In questo caso:
il musicista è un lavoratore dello spettacolo, quindi rientra nella gestione INPS spettacolo.
l’APS (se lo ingaggia direttamente) diventa datore di lavoro/committente e, salvo particolari esenzioni soggettive del musicista, deve chiedere il certificato di agibilità e versare i contributi per lui.
È possibile che il musicista rientri in casi di esenzione dai contributi (es. studente, pensionato, professionista con altra cassa, entro certi limiti annui), ma:
anche in questi casi spesso va comunque chiesta un’agibilità “in esenzione contributiva”, dichiarando i requisiti;
l’esenzione riguarda i contributi, non il fatto di considerarlo lavoratore dello spettacolo.
Operativamente:
scegliete il tipo di rapporto (lavoro autonomo occasionale, partita IVA, cooperativa di spettacolo);
il soggetto che lo ingaggia (APS o cooperativa) richiede agibilità per quella data e quel lavoratore;
dopo l’evento versa, se dovuti, i contributi INPS spettacolo
3. Saggio allievi con biglietto d’ingresso e musicista professionista pagato
Se il pubblico paga il biglietto e il professionista viene retribuito, siamo in un contesto più vicino a un vero spettacolo a pagamento.
In questa situazione:
cade quasi sempre la possibilità di usare l’esenzione “saggi/manifestazioni gratuite”: c’è incasso di pubblico pagante e un artista professionista retribuito.
l’APS (se ingaggia direttamente) deve chiedere il certificato di agibilità per il musicista, considerandolo lavoratore dello spettacolo;
dopo l’esibizione dovrà versare i contributi previdenziali calcolati sul compenso corrisposto.
Gli allievi, se non ricevono compensi e partecipano come parte del percorso formativo, restano in ambito didattico, ma questo non toglie l’obbligo di agibilità per il professionista retribuito.
4. Se il professionista è gestito da cooperativa di spettacolo
In tutti i casi sopra (con o senza biglietto):
se ingaggiate il musicista tramite una cooperativa di spettacolo, di norma è la cooperativa ad assumere/contrattualizzare il musicista, richiedere l’agibilità e versare i contributi;
l’APS riceve e paga una fattura per “servizio musicale/spettacolo”, senza occuparsi direttamente di INPS spettacolo e agibilità.
Resta però buona prassi:
conservare copia del certificato di agibilità rilasciato alla cooperativa;
indicare nel contratto con la cooperativa che tutte le incombenze previdenziali e assicurative sono a suo carico.
Schema riassuntivo
Saggio, nessun biglietto, nessun compenso a nessuno → di norma esenzione da agibilità e contributi (saggio didattico, APS RUNTS), da documentare; attenzione se l’evento “somiglia” più a uno spettacolo che a un saggio.
Saggio, nessun biglietto, ma professionista pagato → obbligo di agibilità per il professionista (salvo esenzioni soggettive con agibilità in esenzione); contributi dovuti sul suo compenso.
Saggio con biglietto e professionista pagato → agibilità necessaria e contributi dovuti per il professionista; gli allievi restano fuori se non retribuiti.
In tutti i casi potete appoggiarvi a una cooperativa di spettacolo, che prende in carico agibilità e contributi e fattura il servizio alla banda APS.






Commenti