ODV APS e ETS: la fiscalità dal 2026 (Titolo X del CTS)
- colombofabio9

- 6 giorni fa
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Dal 1° gennaio 2026, il Titolo X del Codice del Terzo settore ridisegna il fisco degli ETS, con regole comuni e semplificazioni specifiche per ODV e APS, inclusi nuovi regimi forfettari.
1. ETS in generale (tutte le tipologie)
Gli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS applicano ora il regime fiscale del Titolo X (artt. 79‑89 CTS), non più le vecchie regole sparse nel TUIR.La regola di base è distinguere tra ETS “non commerciali” (attività di interesse generale prevalenti) ed ETS “commerciali”, con trattamenti diversi per i redditi d’impresa.
Per essere considerati NON COMMERCIALI è necessario che vengono verificare che:
1° TEST – Le ATTIVITA’ di INTERESSE GENERALE (quelle riportate per intenderci nello statuto tra le finalità elencando uno o più tra i punti elencati nell’art 5 del Dlgs 117/2017 – indicati con delle lettere) è non siano svolte a livello commerciale. Quindi le attività di interesse generale possono essere svolte
- Gratuitamente
- Con un ricavo non maggiore del 6% rispetto ai costi per 3 anni
2° TEST - Le ENTRATE DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI prevalgano rispetto alle ATTIVITA’ SVOLTE IN MANIERA COMMERCIALI (qui si possono includere anche i contributi pubblici se condizionati)
Semplificazioni principali per gli ETS non commerciali
Possibilità di regimi forfettari opzionali per i proventi commerciali non prevalenti (art. 80 CTS), con reddito calcolato a percentuale sui ricavi.
Deduzioni/detrazioni potenziate per chi eroga erogazioni liberali agli ETS, con crediti d’imposta specifici.
Tenuta della contabilità (ETS in generale)
Obbligo di bilancio secondo schemi ETS (rendiconto per cassa per i più piccoli, bilancio ordinario per i più grandi).
ETS non commerciali possono usare contabilità semplificata, mentre quelli commerciali adottano contabilità ordinaria come le imprese, specie se optano per il regime IVA ordinario.
2. ODV: semplificazioni e contabilità
Le Organizzazioni di Volontariato, iscritte alla sezione ODV del RUNTS, sono pensate per attività fortemente solidaristiche, con volontari prevalenti e attività commerciale molto limitata.
Non devono applicare il 1° TEST, ma solo il 2° TEST
Semplificazioni fiscali per le ODV
Nuovo regime forfettario “dedicato” (art. 86 CTS): se i ricavi commerciali dell’anno precedente non superano 85.000 euro, l’ODV può tassare il reddito applicando un coefficiente di redditività molto basso (circa 1%) sui proventi commerciali.
Esonero da liquidazioni periodiche e registrazioni IVA, niente studi di settore/ISA e forti riduzioni degli adempimenti tributari.
Contabilità per le ODV
Se in regime forfettario ETS (art. 86), è sufficiente conservare i documenti emessi e ricevuti, senza vere scritture contabili IVA e redditi; resta l’obbligo di bilancio ETS.
Se superano le soglie o rinunciano al forfettario, devono adottare contabilità più strutturata (semplificata o ordinaria) per la parte commerciale.
3. APS: semplificazioni e contabilità
Le Associazioni di Promozione Sociale sono gli ETS più “vicini” alla vita quotidiana di circoli e associazioni culturali, sportive non professionistiche, ricreative.
Non devono applicare il 1° TEST (perché le entrate da attività generale sono tutte decomercializzate), ma solo il 2° TEST
Semplificazioni fiscali per le APS
Stesso nuovo regime forfettario ETS delle ODV (art. 86 CTS), ma con coefficiente di redditività un po’ più alto (circa 3%) sui proventi commerciali, sempre entro 85.000 euro di ricavi annui.
Esonero da liquidazioni e registrazioni IVA, niente ritenute d’acconto da operare e niente studi di settore/ISA, con gestione fiscale molto alleggerita.
Contabilità per le APS
In regime forfettario ETS: niente scritture contabili ai fini fiscali, obbligo solo di conservare fatture e documenti e di predisporre il bilancio ETS (rendiconto per cassa o bilancio ordinario a seconda delle dimensioni).
Se la parte commerciale cresce oltre soglia, l’APS rientra nei regimi ordinari IVA e imposte sui redditi, con contabilità semplificata o ordinaria.
4. Partita IVA e regimi forfettari: chi può usarli
Regimi forfettari ETS (Titolo X CTS)
Regime art. 86 CTS: riservato a ODV e APS iscritte al RUNTS, con ricavi commerciali entro 85.000 euro e opzione espressa in dichiarazione o all’avvio dell’attività.
Secondo regime forfettario opzionale (art. 80 CTS): per ETS non commerciali diversi da ODV/APS, sui proventi commerciali non prevalenti, con coefficienti più favorevoli del vecchio art. 145 TUIR.






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