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L'IVA per le ASD che fanno attività didattica nelle scuole

  • Immagine del redattore: colombofabio9
    colombofabio9
  • 14 nov 2019
  • Tempo di lettura: 2 min

L'attività didattica che le associazioni e società sportive dilettantistiche svolgono in collaborazione con le scuole (affiancandosi agli insegnanti dei corsi), se fatte non gratuitamente ma a fronte di un pagamento non saranno più esenti IVA.

Viene stabilito dal nuovo decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria (d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019, n. 252).

Fino ad ora, pur con alcuni dubbi, le prestazioni didattiche erogate dalle ASD e SSD erano ritenute esenti IVA (art 10 c1) n 20 del dpr 633/1972 in quanto prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù,,,,didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus".

All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "e quelle didattiche di ogni genere, anche..." sono sostituite con le parole "le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle.....".

Se la LEGGE DI BILANCIO, che contiene tale norma, verrà convertita in legge (entro Natale 2019), l'attività didattica delle ASD e SSD nelle scuole verrà considerata attività commerciale (e il tributo si applicherà a partire dal 01 Gennaio 2020).

Pertanto:

1 - i corrispettivi che le ASD e le SSD percepiscono in qualità di organizzazione di corsi sportivi considerati attività istituzionale (decommercializzati ai fini ex art 148 TUIR) sono esenti da IVA e da IRES e IRAP

2 - i corrispettivi che le ASD e le SSD percepiscono in qualità di organizzazione di corsi sportivi considerati attività commerciale saranno come ora imponibili ai fini IRES e IRAP cui si aggiungerà l'IVA.


 
 
 

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