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Trasformazione ed iscrizione durante l'anno (2026) di un'associazione culturale al RUNTS

  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 5 min

Affrontiamo con questo articolo un problema abbastanza critico per molte associazioni.

Ecco il caso in esame: ad oggi (01/02/2026) l'assemblea di un'associazione culturale senza PIVA (nella fattispecie una banda con scuola di musica) non ha ancora deciso se adeguarsi al Dlg 117/2017 modificando lo statuto ed iscrivendosi al RUNTS. Prenderà la decisione solamente il 01/06/2026 con un'assemblea straordinaria in cui approverà la trasformazione in APS dando mandato al Presidente di depositare lo Statuto in Agenzia delle Entrate e di iscriverla (nella sezione APS) con la procedura online al RUNTS.

L'associazione, tuttavia, già dal mese di gennaio organizza i corsi di musica per i propri soci a fronte dei quali ha ricevuto dei pagamenti. Come deve comportarsi fiscalmente considerando che per metà dell'anno ha agito come un'associazione culturale?

PRIMA FASE: Associazione Culturale (NO ETS)

1. Partita IVA e inquadramento

  • bonifici dei corsi musicali (versati dai soci) sono corrispettivi per prestazioni di servizi (insegnamento musicale), quindi attività rilevante ai fini IVA.

  • Poichè a far data del 01/01/2026 i corsi non sono coperti da una specifica norma di esclusione/esenzione e l’associazione non è ancora ETS, è necessario aprire partita IVA per gestire questi proventi.

  • Dal 2026 la tendenza normativa è: “se vendi servizi a pagamento (corsi, laboratori, ecc.), anche a soli soci, devi dotarti di P.IVA”.

 2. IVA: fatturazione e detraibilità

  • Con la P.IVA la banda dovrà:

    • emettere fattura elettronica per i corsi (sempre, perché tutti i titolari di P.IVA sono ormai obbligati a e‑fattura).

    • applicare l’aliquota IVA ordinaria (22%) sui corsi

  • L’IVA a debito si liquida e versa periodicamente (mensile o trimestrale, a seconda dei volumi/ scelta).

  • Non essendo ETS e non potendo utilizzare regimi speciali in automatico sulle attività generali, l’IVA su fatture passive (strumenti, consulenze, affitto sala ecc.) in teoria è detraibile in proporzione all’attività commerciale; però: se l’associazione non struttura un vero “comparto commerciale”, nella pratica può risultare più semplice non detrarre e trattare l’IVA come costo indetraibile.

Qui è una scelta di impostazione:

  • impostazione “pulita”: detrazione IVA solo su costi riferibili ai corsi, pro‑rata se misti;

  • impostazione minimalista: non si detrae nulla, I'VA passiva è costo, semplificando molto la gestione (ma rinunci a un beneficio).

 3. Imposte dirette

  • I corrispettivi dei corsi sono ricavi commerciali e formano reddito imponibile IRES dell’ente non commerciale, al netto dei costi inerenti (insegnanti, affitto, ecc.).

  • Non essendo ancora ETS, non si hanno le regole “speciali” del Titolo X CTS; ci si trovai nel regime ordinario enti non commerciali TUIR (art 145).

  • Si devei quindi:

    • tenere contabilità (almeno semplificata) delle attività commerciali;

    • presentare dichiarazione redditi ENC + IVA;

    • versare eventuale IRES/IRAP (l’irap si paga anche se si ha un solo collaboratore occasionale).

 4. Passaggi operativi minimi

  1. Apertura P.IVA

    • Modello AA7/AA9 con codice ATECO coerente (es. corsi di formazione/istruzione artistica, scuole di musica) e iscrizione REA (Camera di Commercio)

  2. Fatturazione/e‑fattura

    • Decidere chi materialmente emette le fatture (studio, gestionale, portale AE).

  3. Contabilità

    • Registro IVA vendite e acquisti, prima nota bancaria.

  4. Regolarizzazione pregressa

    • Se sta incassando da gennaio 2025 senza P.IVA, va valutato da quando far partire l’attività e come gestire le somme già incassate (eventuale apertura retrodatata e ravvedimento su IVA).

 5. Bonus musica lato famiglie (da tenere d’occhio)

  • Le famiglie possono detrarre il 19% delle spese per corsi presso cori/bande riconosciuti, fino a 1.000 euro/figlio, se la banda è riconosciuta da una PA/scuola di musica registrata.

  • Questo richiede documentazione fiscale formalizzata (fattura/ricevuta), quindi l’apertura P.IVA e la fatturazione corretta aiutano anche i genitori sul 730.

SECONDA FASE: Passaggio ad APS ed iscrizione al RUNTS (Bilancio, IVA, IRES, IRAP)

1. Bilancio nell’anno di passaggio a ETS

Se l’associazione diventa ETS da giugno 2026 (esempio: iscrizione RUNTS efficace dal 15/06/2026):

  • Esercizio solare unico: si compila comunque un solo bilancio 01/01–31/12/2026.

  • All’interno del bilancio si avranno due “fasi” giuridico‑fiscali:

    • 01/01–data iscrizione RUNTS: ente non commerciale “ordinario” (TUIR).

    • dalla data di iscrizione: ETS (con applicazione Titolo X CTS, art. 79 e seguenti).

  • Contabilmente si può tenere un unico impianto, ma è opportuno:

    • marcare le operazioni pre/post iscrizione (anche solo con un “flag” gestionale),

    • predisporre prospetti interni che separino i valori delle due fasi, utili per i dichiarativi.

Se l’ETS sarà non commerciale (valutare il secondo test della commercialità prevista per le APS), dal 2026 il bilancio dovrà adeguarsi ai modelli ministeriali ETS (rendiconto per cassa o stato patrimoniale + rendiconto gestionale), ma per il 2026 sarà un solo bilancio a schema ETS, anche se l’ente da gennaio a giugno era ancora “associazione culturale”.

 2. IVA: da regime ordinario a forfettario (art. 80/86 CTS)

Se si ipotizza:

  • Fase 1 (gennaio–maggio): associazione con P.IVA in regime IVA ordinario.

  • Fase 2 (da giugno, dopo iscrizione RUNTS): ETS che opta per regime forfettario attività commerciali (art. 80 o 86 CTS, a seconda della tipologia).

Allora:

  1. Prima parte dell’anno (pre‑RUNTS, ordinario)

    • Liquidazioni IVA (mensili/trimestrali) regolari per le operazioni di quel periodo.

    • Piena detraibilità o pro‑rata sull’IVA acquisti secondo regole ordinarie.

  2. Dopo iscrizione e opzione forfettario ETS

    • Sulle attività che rientrano nel regime forfettario ETS, l’IVA diventa:

      • non detraibile,

      • dovuta secondo la percentuale di forfetizzazione sul corrispettivo (imposta “inclusa” nel coefficiente) o esclusa in base alla norma specifica (dipende dal regime che scegli).

    • Si deve quindi chiudere l’IVA ordinaria al momento del passaggio:

      • pro‑rata definitivo dell’anno per la fase ordinaria;

      • eventuale rettifica della detrazione (art. 19‑bis2) per beni/servizi ad utilizzo promiscuo, se l’opzione ETS forfettaria cambia l’uso nel prosieguo.

Nel pratico:

  • Per le operazioni fino al mese precedente l’iscrizione, liquidazioni standard.

  • Dalla prima liquidazione successiva all’iscrizione si applica il nuovo regime:

    • non si detrae l'IVA acquisti riferiti all’attività forfettaria,

    • ci si adegua alla modalità di calcolo prevista per il regime CTS scelto.

 3. Dichiarativi nell’anno di transizione

a) Periodo pre‑RUNTS (01/01–data iscrizione)

  • Fiscalmente l’ente è associazione non commerciale:

    • dichiarazione ENC per tutto il 2026, riportando i risultati dell’attività commerciale “ante ETS” (e, se l’ETS non commerciale non cambia in peggio, di fatto ci rientra tutto l’anno in ENC, perché l’ETS usa comunque il modello ENC).

    • dichiarazione IVA unica per l’anno, con dentro sia la fase ordinaria che quella ETS (la partita IVA è la stessa; solo i regimi cambiano all’interno del periodo).​

    • dichiarazione IRAP se permangono i presupposti (collaboratori, compensi) per tutto il 2026.

b) Periodo post‑RUNTS (da giugno ETS)

Dal punto di vista dei modelli:

  • Non esiste un modello “dichiarazione ETS” separato dalla ENC; l’ETS presenta comunque modello ENC ma con quadro ETS e regimi specifici CTS.

  • Quello che cambia è come si calcola il reddito commerciale per la parte ETS (forfettario ex art. 80/86, 2° test per la non commercialità complessiva, ecc.), non il modello in sé.

Quindi, per il 2026 si avrà:

  • Un solo ENC con:

    • in un blocco: attività ante RUNTS (ordinario TUIR),

    • in un altro blocco/quadro: attività post RUNTS con regimi ETS.

  • Una sola dichiarazione IVA con sezioni che recepiscono la parte ordinaria e, dalla data di opzione, i dati del forfettario ETS.​

  • Una sola IRAP (se dovuta) per l’intero anno, perché la soggettività IRAP è unica sull’ente.

 Riassumendo:

  • Non si redigono bilanci spezzati, ma un unico bilancio 2026; servono però prospetti interni per distinguere pre/post RUNTS.

  • IVA: si gestisce il cambio di regime in corso d’anno, facendo attenzione alla rettifica della detrazione e al fatto che dalla data ETS forfettario l’IVA sugli acquisti dell’attività agevolata diventa in sostanza costo.

  • Dichiarativi: un ENC, una IVA, una IRAP, ma con impostazioni di calcolo diverse per le due fasi (TUIR “puro” prima, CTS dopo).

IN CONCLUSIONE

E’ chiaro che la gestione sarà veramente complicata. I costi dei consulenti saranno elevati perchè la situazione è complessa e le variabili da tenere sott'occhio sono innumerevoli.

CONSIGLIO PER SEMPLIFICARE IL TUTTO: E’ possibile valutare se per il 2026 continuare ad essere un ente non commerciale (versando IVA e tasse secondo lo schema ordinario) e dal 2027 pensare ad essere un ETS in regime forfettario.

Trasformazione ed iscrizione durante l'anno (2026) di un'associazione culturale al RUNTS

 
 
 

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