Trasformazione ed iscrizione durante l'anno (2026) di un'associazione culturale al RUNTS
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Affrontiamo con questo articolo un problema abbastanza critico per molte associazioni.
Ecco il caso in esame: ad oggi (01/02/2026) l'assemblea di un'associazione culturale senza PIVA (nella fattispecie una banda con scuola di musica) non ha ancora deciso se adeguarsi al Dlg 117/2017 modificando lo statuto ed iscrivendosi al RUNTS. Prenderà la decisione solamente il 01/06/2026 con un'assemblea straordinaria in cui approverà la trasformazione in APS dando mandato al Presidente di depositare lo Statuto in Agenzia delle Entrate e di iscriverla (nella sezione APS) con la procedura online al RUNTS.
L'associazione, tuttavia, già dal mese di gennaio organizza i corsi di musica per i propri soci a fronte dei quali ha ricevuto dei pagamenti. Come deve comportarsi fiscalmente considerando che per metà dell'anno ha agito come un'associazione culturale?
PRIMA FASE: Associazione Culturale (NO ETS)
1. Partita IVA e inquadramento
I bonifici dei corsi musicali (versati dai soci) sono corrispettivi per prestazioni di servizi (insegnamento musicale), quindi attività rilevante ai fini IVA.
Poichè a far data del 01/01/2026 i corsi non sono coperti da una specifica norma di esclusione/esenzione e l’associazione non è ancora ETS, è necessario aprire partita IVA per gestire questi proventi.
Dal 2026 la tendenza normativa è: “se vendi servizi a pagamento (corsi, laboratori, ecc.), anche a soli soci, devi dotarti di P.IVA”.
2. IVA: fatturazione e detraibilità
Con la P.IVA la banda dovrà:
emettere fattura elettronica per i corsi (sempre, perché tutti i titolari di P.IVA sono ormai obbligati a e‑fattura).
applicare l’aliquota IVA ordinaria (22%) sui corsi
L’IVA a debito si liquida e versa periodicamente (mensile o trimestrale, a seconda dei volumi/ scelta).
Non essendo ETS e non potendo utilizzare regimi speciali in automatico sulle attività generali, l’IVA su fatture passive (strumenti, consulenze, affitto sala ecc.) in teoria è detraibile in proporzione all’attività commerciale; però: se l’associazione non struttura un vero “comparto commerciale”, nella pratica può risultare più semplice non detrarre e trattare l’IVA come costo indetraibile.
Qui è una scelta di impostazione:
impostazione “pulita”: detrazione IVA solo su costi riferibili ai corsi, pro‑rata se misti;
impostazione minimalista: non si detrae nulla, I'VA passiva è costo, semplificando molto la gestione (ma rinunci a un beneficio).
3. Imposte dirette
I corrispettivi dei corsi sono ricavi commerciali e formano reddito imponibile IRES dell’ente non commerciale, al netto dei costi inerenti (insegnanti, affitto, ecc.).
Non essendo ancora ETS, non si hanno le regole “speciali” del Titolo X CTS; ci si trovai nel regime ordinario enti non commerciali TUIR (art 145).
Si devei quindi:
tenere contabilità (almeno semplificata) delle attività commerciali;
presentare dichiarazione redditi ENC + IVA;
versare eventuale IRES/IRAP (l’irap si paga anche se si ha un solo collaboratore occasionale).
4. Passaggi operativi minimi
Apertura P.IVA
Modello AA7/AA9 con codice ATECO coerente (es. corsi di formazione/istruzione artistica, scuole di musica) e iscrizione REA (Camera di Commercio)
Fatturazione/e‑fattura
Decidere chi materialmente emette le fatture (studio, gestionale, portale AE).
Contabilità
Registro IVA vendite e acquisti, prima nota bancaria.
Regolarizzazione pregressa
Se sta incassando da gennaio 2025 senza P.IVA, va valutato da quando far partire l’attività e come gestire le somme già incassate (eventuale apertura retrodatata e ravvedimento su IVA).
5. Bonus musica lato famiglie (da tenere d’occhio)
Le famiglie possono detrarre il 19% delle spese per corsi presso cori/bande riconosciuti, fino a 1.000 euro/figlio, se la banda è riconosciuta da una PA/scuola di musica registrata.
Questo richiede documentazione fiscale formalizzata (fattura/ricevuta), quindi l’apertura P.IVA e la fatturazione corretta aiutano anche i genitori sul 730.
SECONDA FASE: Passaggio ad APS ed iscrizione al RUNTS (Bilancio, IVA, IRES, IRAP)
1. Bilancio nell’anno di passaggio a ETS
Se l’associazione diventa ETS da giugno 2026 (esempio: iscrizione RUNTS efficace dal 15/06/2026):
Esercizio solare unico: si compila comunque un solo bilancio 01/01–31/12/2026.
All’interno del bilancio si avranno due “fasi” giuridico‑fiscali:
01/01–data iscrizione RUNTS: ente non commerciale “ordinario” (TUIR).
dalla data di iscrizione: ETS (con applicazione Titolo X CTS, art. 79 e seguenti).
Contabilmente si può tenere un unico impianto, ma è opportuno:
marcare le operazioni pre/post iscrizione (anche solo con un “flag” gestionale),
predisporre prospetti interni che separino i valori delle due fasi, utili per i dichiarativi.
Se l’ETS sarà non commerciale (valutare il secondo test della commercialità prevista per le APS), dal 2026 il bilancio dovrà adeguarsi ai modelli ministeriali ETS (rendiconto per cassa o stato patrimoniale + rendiconto gestionale), ma per il 2026 sarà un solo bilancio a schema ETS, anche se l’ente da gennaio a giugno era ancora “associazione culturale”.
2. IVA: da regime ordinario a forfettario (art. 80/86 CTS)
Se si ipotizza:
Fase 1 (gennaio–maggio): associazione con P.IVA in regime IVA ordinario.
Fase 2 (da giugno, dopo iscrizione RUNTS): ETS che opta per regime forfettario attività commerciali (art. 80 o 86 CTS, a seconda della tipologia).
Allora:
Prima parte dell’anno (pre‑RUNTS, ordinario)
Liquidazioni IVA (mensili/trimestrali) regolari per le operazioni di quel periodo.
Piena detraibilità o pro‑rata sull’IVA acquisti secondo regole ordinarie.
Dopo iscrizione e opzione forfettario ETS
Sulle attività che rientrano nel regime forfettario ETS, l’IVA diventa:
non detraibile,
dovuta secondo la percentuale di forfetizzazione sul corrispettivo (imposta “inclusa” nel coefficiente) o esclusa in base alla norma specifica (dipende dal regime che scegli).
Si deve quindi chiudere l’IVA ordinaria al momento del passaggio:
pro‑rata definitivo dell’anno per la fase ordinaria;
eventuale rettifica della detrazione (art. 19‑bis2) per beni/servizi ad utilizzo promiscuo, se l’opzione ETS forfettaria cambia l’uso nel prosieguo.
Nel pratico:
Per le operazioni fino al mese precedente l’iscrizione, liquidazioni standard.
Dalla prima liquidazione successiva all’iscrizione si applica il nuovo regime:
non si detrae l'IVA acquisti riferiti all’attività forfettaria,
ci si adegua alla modalità di calcolo prevista per il regime CTS scelto.
3. Dichiarativi nell’anno di transizione
a) Periodo pre‑RUNTS (01/01–data iscrizione)
Fiscalmente l’ente è associazione non commerciale:
dichiarazione ENC per tutto il 2026, riportando i risultati dell’attività commerciale “ante ETS” (e, se l’ETS non commerciale non cambia in peggio, di fatto ci rientra tutto l’anno in ENC, perché l’ETS usa comunque il modello ENC).
dichiarazione IVA unica per l’anno, con dentro sia la fase ordinaria che quella ETS (la partita IVA è la stessa; solo i regimi cambiano all’interno del periodo).
dichiarazione IRAP se permangono i presupposti (collaboratori, compensi) per tutto il 2026.
b) Periodo post‑RUNTS (da giugno ETS)
Dal punto di vista dei modelli:
Non esiste un modello “dichiarazione ETS” separato dalla ENC; l’ETS presenta comunque modello ENC ma con quadro ETS e regimi specifici CTS.
Quello che cambia è come si calcola il reddito commerciale per la parte ETS (forfettario ex art. 80/86, 2° test per la non commercialità complessiva, ecc.), non il modello in sé.
Quindi, per il 2026 si avrà:
Un solo ENC con:
in un blocco: attività ante RUNTS (ordinario TUIR),
in un altro blocco/quadro: attività post RUNTS con regimi ETS.
Una sola dichiarazione IVA con sezioni che recepiscono la parte ordinaria e, dalla data di opzione, i dati del forfettario ETS.
Una sola IRAP (se dovuta) per l’intero anno, perché la soggettività IRAP è unica sull’ente.
Riassumendo:
Non si redigono bilanci spezzati, ma un unico bilancio 2026; servono però prospetti interni per distinguere pre/post RUNTS.
IVA: si gestisce il cambio di regime in corso d’anno, facendo attenzione alla rettifica della detrazione e al fatto che dalla data ETS forfettario l’IVA sugli acquisti dell’attività agevolata diventa in sostanza costo.
Dichiarativi: un ENC, una IVA, una IRAP, ma con impostazioni di calcolo diverse per le due fasi (TUIR “puro” prima, CTS dopo).
IN CONCLUSIONE
E’ chiaro che la gestione sarà veramente complicata. I costi dei consulenti saranno elevati perchè la situazione è complessa e le variabili da tenere sott'occhio sono innumerevoli.
CONSIGLIO PER SEMPLIFICARE IL TUTTO: E’ possibile valutare se per il 2026 continuare ad essere un ente non commerciale (versando IVA e tasse secondo lo schema ordinario) e dal 2027 pensare ad essere un ETS in regime forfettario.






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