Il Volontario Sportivo e il rimborso forfettario (400 euro/mese)
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Il rimborso forfettario fino a 400 euro mensili per il volontario sportivo è applicabile solo in casi ben delimitati e ha effetti distinti su fisco e INPS.
Quando si può usare il rimborso forfettario
Il rimborso forfettario ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021 è riconoscibile solo se:
Il soggetto è un volontario sportivo
attività spontanea e gratuita, senza fini di lucro;
nessun contratto di lavoro sportivo (nessuna co.co.co./subordinato per quella prestazione);
normalmente tesserato alla FSN/DSA/EPS competente.
L’attività è collegata a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti
l’attività resa dal volontario è strettamente connessa a gare/eventi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP o Sport e Salute (supporto in gara, logistica evento, accompagnamento, ecc.);
non è uno strumento generale per “pagare” la gestione ordinaria di segreteria o amministrazione.
Evento, volontario e rimborso sono agganciati al RASD
l’evento è inserito nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con relativo codice attività/evento;
il volontario è registrato nella sezione “Volontari” del RASD con indicazione degli importi corrisposti;
i dati (nominativi, periodi, importi) sono comunicati entro la fine del mese successivo al trimestre.
Rispetto dei limiti economici
massimo 400 euro complessivi al mese per ciascun volontario;
importi cumulati nel plafond annuo dei 5.000 euro insieme a eventuali compensi di lavoro sportivo percepiti dal medesimo soggetto (anche da altri enti).
Cosa implica sul piano fiscale
Il rimborso forfettario:
non è un compenso;
non rientra tra i redditi di lavoro dipendente, autonomo o diversi;
non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
Finché il volontario percepisce solo questi rimborsi, entro 400 euro/mese, e il totale annuo (insieme ad eventuali compensi sportivi) non supera 5.000 euro:
non c’è reddito imponibile;
non è dovuta la Certificazione Unica per la parte reddituale.
Cosa implica sul piano previdenziale (INPS)
Qui sta il punto delicato:
Anche se fiscalmente irrilevanti, i rimborsi forfettari concorrono al superamento della franchigia previdenziale di 5.000 euro annui prevista per i rapporti di lavoro sportivo.
Si sommano quindi a:
eventuali compensi di lavoro sportivo (co.co.co. ecc.) percepiti dal soggetto presso lo stesso o altri enti;
altri rimborsi forfettari ex art. 29, comma 2, ricevuti come volontario.
Effetti pratici:
Se compensi sportivi + rimborsi forfettari (tutti gli enti) ≤ 5.000 euro annui:
nessuna contribuzione INPS dovuta;
i rimborsi restano meri rimborsi spese, non reddito, né base contributiva;
niente CU (se non ci sono altri redditi/contributi da certificare).
Se compensi + rimborsi > 5.000 euro:
la quota che eccede 5.000 diventa imponibile ai fini INPS;
nasce l’obbligo di predisporre la CU limitatamente alla sezione previdenziale (sezione 3‑bis), per certificare i contributi dovuti e versati, anche se continua a non esserci un reddito imponibile IRPEF sul percipiente.
Sintesi da usare con le ASD/SSD
Il rimborso forfettario fino a 400 euro/mese si può usare solo per volontari “puri” impegnati in eventi/manifestazioni riconosciuti, censiti e codificati tramite RASD.
Non genera reddito, quindi non è tassato e normalmente non comporta CU.
Conta però integralmente nel contatore INPS dei 5.000 euro: se il volontario, sommando compensi sportivi e rimborsi forfettari, supera la franchigia, la parte eccedente diventa imponibile contributiva e richiede la CU previdenziale, anche in assenza di IRPEF.






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