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Il Volontario Sportivo e il rimborso forfettario (400 euro/mese)

  • 5 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Il rimborso forfettario fino a 400 euro mensili per il volontario sportivo è applicabile solo in casi ben delimitati e ha effetti distinti su fisco e INPS.

Quando si può usare il rimborso forfettario

Il rimborso forfettario ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021 è riconoscibile solo se:

  • Il soggetto è un volontario sportivo

    • attività spontanea e gratuita, senza fini di lucro;

    • nessun contratto di lavoro sportivo (nessuna co.co.co./subordinato per quella prestazione);

    • normalmente tesserato alla FSN/DSA/EPS competente.

  • L’attività è collegata a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti

    • l’attività resa dal volontario è strettamente connessa a gare/eventi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP o Sport e Salute (supporto in gara, logistica evento, accompagnamento, ecc.);

    • non è uno strumento generale per “pagare” la gestione ordinaria di segreteria o amministrazione.

  • Evento, volontario e rimborso sono agganciati al RASD

    • l’evento è inserito nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con relativo codice attività/evento;

    • il volontario è registrato nella sezione “Volontari” del RASD con indicazione degli importi corrisposti;

    • i dati (nominativi, periodi, importi) sono comunicati entro la fine del mese successivo al trimestre.

  • Rispetto dei limiti economici

    • massimo 400 euro complessivi al mese per ciascun volontario;

    • importi cumulati nel plafond annuo dei 5.000 euro insieme a eventuali compensi di lavoro sportivo percepiti dal medesimo soggetto (anche da altri enti).

Cosa implica sul piano fiscale

  • Il rimborso forfettario:

    • non è un compenso;

    • non rientra tra i redditi di lavoro dipendente, autonomo o diversi;

    • non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

  • Finché il volontario percepisce solo questi rimborsi, entro 400 euro/mese, e il totale annuo (insieme ad eventuali compensi sportivi) non supera 5.000 euro:

    • non c’è reddito imponibile;

    • non è dovuta la Certificazione Unica per la parte reddituale.

Cosa implica sul piano previdenziale (INPS)

Qui sta il punto delicato:

  • Anche se fiscalmente irrilevanti, i rimborsi forfettari concorrono al superamento della franchigia previdenziale di 5.000 euro annui prevista per i rapporti di lavoro sportivo.

  • Si sommano quindi a:

    • eventuali compensi di lavoro sportivo (co.co.co. ecc.) percepiti dal soggetto presso lo stesso o altri enti;

    • altri rimborsi forfettari ex art. 29, comma 2, ricevuti come volontario.

Effetti pratici:

  • Se compensi sportivi + rimborsi forfettari (tutti gli enti) ≤ 5.000 euro annui:

    • nessuna contribuzione INPS dovuta;

    • i rimborsi restano meri rimborsi spese, non reddito, né base contributiva;

    • niente CU (se non ci sono altri redditi/contributi da certificare).

  • Se compensi + rimborsi > 5.000 euro:

    • la quota che eccede 5.000 diventa imponibile ai fini INPS;

    • nasce l’obbligo di predisporre la CU limitatamente alla sezione previdenziale (sezione 3‑bis), per certificare i contributi dovuti e versati, anche se continua a non esserci un reddito imponibile IRPEF sul percipiente.

Sintesi da usare con le ASD/SSD

  • Il rimborso forfettario fino a 400 euro/mese si può usare solo per volontari “puri” impegnati in eventi/manifestazioni riconosciuti, censiti e codificati tramite RASD.

  • Non genera reddito, quindi non è tassato e normalmente non comporta CU.

  • Conta però integralmente nel contatore INPS dei 5.000 euro: se il volontario, sommando compensi sportivi e rimborsi forfettari, supera la franchigia, la parte eccedente diventa imponibile contributiva e richiede la CU previdenziale, anche in assenza di IRPEF.

Il Volontario Sportivo e il rimborso forfettario (400 euro/mese)

 
 
 

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