
Si riferisce ad ASD/SSD/ASD-APS
Il lavoro sportivo occasionale ritorna ad essere considerato tra i redditi diversi (ex art 67 come i vecchi compensi sportivi). Tuttavia non è chiaro se, ferma restando la soglia di esenzione contributiva fino a 5.000 euro/anno, va applicata al superamento la ritenuta del 20% oppure la ritenuta del 24% o del 27.03% come per i cococo sportivi di cui i 2/3 a carico dell'associazione e 1/3 a carico del lavoratore occasionale. Si aspetta un chiarimento dall'Agenzia Finanziaria.
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