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IL LAVORATORE OCCASIONALE ANCHE PER IL MONDO DEL NO PROFIT

Esistono due tipologie di figure associate al concetto di lavoratore occasionale.


LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art 2222 C.c.)

·        DEFINIZIONE: è un prestatore che esegue un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza VINCOLO di SUBORDINAZIONE rispetto al committente

·        CONTRATTO: preferibilmente scritto tra le parti

·        CORRISPETTIVO: definito tra le parti ed espresso nel contratto

·        CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE: al superamento dei 5000 euro è necessaria l’iscrizione alla gestione separata. In particolare se

1.        Corrispettivo<5000 euro/anno => NO Contributi

2.        Corrispettivo>5000 euro/anno => SI contributi sulla parte eccedente applicando una percentuale definita dal fatto che il lavoro autonomo occasionale ha già una forma previdenziale aperta. I contributi per i 2/3 sono a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore

·        NOTE: è sconsigliato adottare questa tipologia di contratto se la prestazione è a scarso contenuto professionale. E’ preferibile sempre adottare la forma scritta del contratto


LAVORO SUBORDINATO (art 54bis DL 50/2017)

·        DEFINIZIONE: prevede un pagamento attraverso VOUCHER e riguarda solo diverse categorie di utilizzatori

·        LIMITI:

1.        max 280 ore/anno

2.        max fino a 5000 euro/anno nella totalità delle collaborazioni e max fino a 2500 euro/anno con un solo committente

·        VOUCHER: sono acquistabili direttamente da parte del committente sul portale INPS. Il committente deve trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione attraverso la piattaforma INPS oppure attraverso i servizi di contact center messi a disposizione dell’INPS la richiesta di prestazione della persona. Il prestatore viene chiamato per minimo di 4 ore (alla volta)

·        CORRISPETTIVO: la misura del compenso è pari a 9 euro. Il committente verserà la gestione separata INPS nella misura del 33% e il premio INAIL nella misura del 3.5%

·        NOTE: i compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e compatibili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno


COMUNICAZIONE PREVRNTIVA SUL PORTALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI

Solamente se l'attività dei collaboratori occasionali non riguarda lo svolgimento di attività istituzionali.


 
 
 

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