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I Certificati medici

Riprendiamo il discorso già affrontato da vari autori e rileggiamo la normativa (Dlgs. 158/2012 c.d. Decreto Balduzzi, convertito, con modificazioni, dalla l 189/2012 e dal successivo DM del 24 aprile 2013.

In ragione di ciò ad oggi i certificati medici sportivi si possono classificare nel modo seguente:

CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO ⇒ disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 che demanda alle FSN, DSA, EPS il compito di qualificare agonistiche le singole attività sportive. Gli atleti che praticano tale attività a livello agonistico e gli studenti che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù devono essere in possesso di tali certificati. Deve essere emesso dai soli medici specializzati in medicina dello sport.

Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili.

Per ogni disciplina sportiva il protocollo nazionale prevede regole precise. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf, tiro con l’arco).

Il certificato viene rilasciato dal medico direttamente alla società cui l’atleta è legato. Qualora l’atleta dovesse risultare non, entro 5 giorni, il medico deve darne comunicazione all’atleta, al sistema pubblico di riferimento e alla società sportiva di appartenenza dell’atleta (senza comunicare la diagnosi). L’atleta può proporre, entro 3 giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello. Gli atleti professionisti sono costantemente seguiti dal medico sociale, che è responsabile del loro stato di salute.

CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98); dall’art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125); dal Decreto del Ministro della Salute dell’8 agosto 2014 (Linee-Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica); dalla Nota esplicativa del 17 giugno 2015; dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015. Sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti; dal medico specialista in medicina dello sport; dai medici della Federazione Medico Sportiva del CONI.

Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, prevede: l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Devono essere in possesso di tale certificato

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;

b) tesserati (in Italia) che svolgono attività organizzate e regolamentate dal CONI, da società sportive affiliate alle FSN, DSA EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti (sono esonerati anche se è raccomandato un controllo medico quei

a. tesserati che svolgono attività sportive che non comportano un impegno fisico cardio vascolare importante. Si annoverano tra questi i praticanti dei seguenti sport: Sport di Tiro (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo), Biliardo sportivo, Bocce (ad eccezione della specialità volo di tiro veloce), Bowling, Bridge, Dama, Giochi e sport tradizionali (discipline regolamentare dalla Figest), Golf, Pesca sportiva di superficie (ad eccezione della pesca d’altura), Scacchi e Curling

b. tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. All’atto del tesseramento sarà necessario indicare che il soggetto è “non praticante”.)

c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

CERTIFICATO MEDICO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LUDICO – MOTORIA ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98). Si definisce tale l’attività praticata da soggetti non tesserati alle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all’ordine dei medici.

CERTIFICATO MEDICO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013.

Necessitano di questo certificato i partecipanti (non tesserati) a manifestazioni non agonistiche podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe o di tipo ludico-motorio, patrocinate da FSN, DSA ed EPS.

In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico.

I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.


CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER DISABILI ⇒ disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993.

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