ETS commerciali: non esistono solo le imprese sociali
- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 4 min
Importantissima è la - Nota n. 7741 del 15 maggio 2026 del Ministero delle Politiche Sciali.
Si stabilisce che "Un Ente del Terzo Settore può svolgere la propria attività anche con modalità imprenditoriali".
Questo è il punto centrale del chiarimento: non solo le imprese sociali possono operare come imprese, ma anche altri ETS, in alcuni casi, possono svolgere la loro attività principalmente o esclusivamente in forma di impresa commerciale.
La questione nasce dall’articolo 11, comma 2, del Codice del Terzo Settore, secondo cui gli ETS che esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale devono iscriversi sia al RUNTS sia al Registro delle Imprese.
La doppia iscrizione: RUNTS e Registro Imprese
In termini semplici, possiamo distinguere tre situazioni:
Gli ETS ordinari sono iscritti al RUNTS.
Gli ETS che operano come impresa commerciale devono essere iscritti al RUNTS e anche al Registro delle Imprese.
Le imprese sociali seguono una regola particolare: l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese vale anche come iscrizione al RUNTS.
Quindi, se un’associazione o una fondazione ETS svolge stabilmente attività con metodo imprenditoriale, può rimanere ETS, ma deve rendere visibile anche la propria natura imprenditoriale tramite l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Attività di interesse generale e attività diverse non sono la stessa cosa
Un passaggio importante riguarda la distinzione tra:
attività di interesse generale svolte in forma d’impresa;
attività diverse, cioè secondarie e strumentali rispetto a quelle principali.
Non bisogna confondere i due concetti.
Un ETS può svolgere la propria attività principale di interesse generale in modo organizzato, professionale e con criteri economici. Questo non significa automaticamente che stia violando i limiti sulle attività diverse.
I limiti sulle attività diverse servono a controllare che le attività secondarie non diventino prevalenti. Ma se l’attività svolta in forma d’impresa è proprio l’attività di interesse generale prevista dallo statuto, il ragionamento è diverso.
Civilistico e fiscale: due piani da non confondere
Il chiarimento sottolinea anche una distinzione molto importante: essere impresa dal punto di vista civilistico non coincide sempre con essere ente commerciale dal punto di vista fiscale.
L’articolo 11 del Codice del Terzo Settore riguarda soprattutto il piano civilistico: serve a capire quando un ETS, operando stabilmente sul mercato, deve iscriversi anche al Registro delle Imprese.
Il piano fiscale, invece, è regolato principalmente dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore, che stabilisce quando un ETS è considerato commerciale o non commerciale ai fini tributari.
In pratica:
non basta superare certi limiti fiscali per essere automaticamente obbligati all’iscrizione al Registro Imprese.
L’obbligo scatta quando l’ente presenta anche le caratteristiche tipiche dell’impresa: organizzazione stabile, attività abituale, professionalità e metodo economico.
Un ETS può fare utili?
Sì, un ETS che opera in forma d’impresa può anche generare utili.
La differenza rispetto a una normale impresa commerciale è che gli utili non possono essere distribuiti a soci, amministratori o altri soggetti, nemmeno in forma indiretta.
Devono essere reinvestiti nello svolgimento delle attività statutarie oppure destinati all’incremento del patrimonio dell’ente.
Quali ETS possono davvero operare come imprese?
Il Ministero riconosce che individuare concretamente questi enti non è sempre semplice.
In linea teorica, potrebbero essere soprattutto associazioni o fondazioni ETS che svolgono attività di interesse generale con modalità organizzate, professionali e sostenibili economicamente.
Diverso è il discorso per alcune tipologie particolari di ETS, come:
ODV;
APS;
enti filantropici;
società di mutuo soccorso.
Per questi enti esistono caratteristiche specifiche che li rendono, di regola, meno compatibili con un modello pienamente imprenditoriale.
Ad esempio, per ODV e APS è centrale il ruolo dei volontari e degli associati. Per le ODV, inoltre, la normativa richiede che determinate attività siano svolte senza mezzi organizzati professionalmente per competere sul mercato.
Questo non significa che tali enti non possano mai diventare fiscalmente commerciali, ma significa che bisogna distinguere bene tra:
qualifica fiscale dell’ente;
compatibilità civilistica con la sezione del RUNTS in cui l’ente è iscritto.
Il RUNTS non decide la qualifica fiscale
Un altro punto importante è che non spetta agli uffici del RUNTS decidere se un ente sia fiscalmente commerciale o non commerciale.
Questa valutazione compete eventualmente all’Amministrazione finanziaria.
Gli uffici del RUNTS devono invece verificare se l’ente mantiene i requisiti civilistici e ordinamentali necessari per restare iscritto in una determinata sezione del Registro.
Se questi requisiti vengono meno, l’ente potrebbe dover migrare in un’altra sezione oppure, nei casi più gravi, perdere la possibilità di restare nel RUNTS.
In conclusione
Il chiarimento conferma un principio importante: nel Terzo Settore possono esistere ETS che operano in forma imprenditoriale senza essere necessariamente imprese sociali.
Questi enti devono però rispettare alcune condizioni:
svolgere attività coerenti con le finalità statutarie;
non distribuire utili;
iscriversi anche al Registro delle Imprese se operano stabilmente come impresa;
rispettare i limiti previsti per le attività diverse;
mantenere i requisiti richiesti dalla sezione RUNTS di appartenenza.
La vera attenzione, quindi, deve essere posta sulla corretta distinzione tra attività di interesse generale, attività diverse, natura imprenditoriale dell’attività e qualifica fiscale dell’ente.
Sono concetti collegati, ma non sovrapponibili. E confonderli può portare a valutazioni errate sulla posizione dell’ente.






Commenti