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Le piccole e medie associazioni del mondo del Terzo Settore (dal 2026)

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 5 min

Circolare 1/E 2026: cosa devono sapere le piccole e medie associazioni

Dal 1° gennaio 2026 la riforma fiscale del Terzo settore è uscita dai convegni ed è entrata nei bilanci delle associazioni. La circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco le regole fiscali per gli ETS e, soprattutto, per APS e OdV di dimensioni piccole e medie.

L’obiettivo di questo articolo è spiegare, senza troppi tecnicismi, cosa cambia davvero per le associazioni “normali”: quelle che fanno attività sociali sul territorio, hanno qualche progetto finanziato e un po’ di entrate accessorie.

1. RUNTS: chi è dentro, gioca

Il primo messaggio è semplice: per l’Agenzia delle Entrate esiste un mondo “ETS” e un mondo “non ETS”. Solo chi è iscritto al RUNTS (come APS, OdV o altro ETS) può applicare le nuove regole e i nuovi regimi agevolati previsti dal Codice del Terzo settore.

Per le piccole e medie associazioni questo significa:

  • verificare di essere effettivamente iscritte e attive nel RUNTS, con dati e statuto aggiornati;

  • per le vecchie Onlus, chiudere il cerchio del passaggio al RUNTS nei tempi indicati, altrimenti si perdono le agevolazioni storiche.

Se l’associazione è ancora “fuori” dal RUNTS, si applica il regime degli enti non commerciali “ordinari”, con meno benefici e più incertezze.

2. Il test di non commercialità: la linea del Piave

La circolare 1/E insiste molto su un concetto chiave: il “test di non commercialità”.

In pratica, per una APS o una OdV la domanda diventa:

“Le nostre attività di interesse generale (quelle per cui esistiamo) sono svolte in modo non commerciale, oppure stiamo scivolando verso attività di impresa?”

La risposta si gioca su due piani:

  1. Come singola attività - Un’attività di interesse generale è considerata non commerciale quando:

    • è svolta gratuitamente, oppure

    • i corrispettivi (più eventuali contributi collegati) non superano i costi effettivi.

    Per “costi effettivi” si intendono costi diretti, indiretti, generali, finanziari e tributari imputabili a quell’attività. Sono esclusi i costi figurativi (es. il valore del lavoro volontario). La circolare conferma un piccolo margine di flessibilità: l’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi, purché l’eccedenza non vada oltre il 6% e non si ripeta per più di tre anni consecutivi.

  2. Come ente nel suo complesso - Per essere qualificata come ETS non commerciale, una APS deve mantenere le entrate non commerciali superiori alle entrate commerciali (tenendo conto delle attività di interesse generale che hanno “sforato” il test e delle attività diverse). Questo è il parametro che “decide il destino” dell’associazione: la stragrande maggioranza delle APS dovrebbe restare ETS non commerciale, e la circolare spiega come non oltrepassare la linea.

3. Attività diverse: sì, ma davvero “secondarie”

Il Codice CTS permette agli ETS di svolgere attività diverse (per autofinanziamento), ma la circolare ricorda che devono essere:

  • secondarie rispetto alle attività di interesse generale;

  • strumentali, cioè a servizio di queste ultime;

  • previste dallo statuto.

Per misurare la “secondarietà” la normativa fissa dei parametri quantitativi: le attività diverse non possono superare il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi dell’ente.

Per molte piccole APS questo punto è cruciale: attività come bar sociale, vendita prodotti, mercatini, servizi a terzi possono andare bene, ma solo se restano davvero di supporto alle attività sociali e dentro queste soglie.

4. Fine della 398, arrivo dell’art. 86: il nuovo forfetario “amico” delle APS

Per chi fa anche un po’ di attività commerciale, la vera novità è il regime forfetario dell’art. 86 CTS, che prende il posto della vecchia 398/91.

Alcuni punti chiave per le APS iscritte al RUNTS:

  • possono aderire se i ricavi commerciali dell’anno precedente non superano 85.000 euro;

  • il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività estremamente favorevole (per le APS il 3%) ai ricavi commerciali;

  • il regime porta con sé forti semplificazioni: gestione IVA alleggerita, contabilità ridotta, esoneri da alcuni adempimenti tipici dei regimi ordinari.

Per molte associazioni questo significa poter continuare a svolgere piccole attività commerciali (feste, bar, merchandising, servizi a terzi) senza essere schiacciate da una burocrazia da impresa “vera”.

5. Tre passi concreti per piccole e medie APS

La circolare 1/E 2026 è un testo tecnico, ma le indicazioni per una piccola o media associazione si possono riassumere in tre passi:

  1. Blindare lo statuto e il RUNTS

    • verificare che lo statuto richiami correttamente le attività di interesse generale (art. 5 CTS) e le attività diverse;

    • controllare la posizione nel RUNTS e aggiornare eventuali dati mancanti.

  2. Mappare le entrate

    • distinguere con chiarezza entrate non commerciali (quote, liberalità, contributi) da entrate commerciali;

    • monitorare costi e ricavi di ogni attività che comporti corrispettivi, per non “sforare” il test di non commercialità e i limiti delle attività diverse.

  3. Valutare il regime fiscale più adatto

    • se l’associazione ha o avrà attività commerciali stabili, valutare seriamente l’accesso al nuovo forfetario art. 86 (soprattutto se sotto gli 85.000 euro);

    • se invece l’attività commerciale è minima o occasionale, capire se è meglio restare senza partita IVA e concentrarsi sulle attività istituzionali, utilizzando solo raccolte fondi occasionali ben rendicontate.

Il Regime forfettario art 86 Dlgs 117/2017

Chi può usarlo

Possono accedere al regime:

  • solo organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nelle rispettive sezioni del RUNTS;

  • che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi commerciali (ragguagliati all’anno) non superiori a 85.000 euro.

L’accesso è su opzione: si esercita in dichiarazione (o all’apertura partita IVA) e vale finché restano i requisiti.

Come si calcola il reddito

Per le attività commerciali:

  • le OdV applicano ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività dell’1%;

  • le APS applicano un coefficiente del 3%.

Il reddito imponibile ai fini IRES è quindi:

  • Ricavi commerciali × 1% (OdV), oppure

  • Ricavi commerciali × 3% (APS).

Non si deducono costi analitici: tutto è “compreso” nel coefficiente.

Effetti IVA e semplificazioni

Per le operazioni nazionali le OdV/APS in art. 86:

  • non addebitano l’IVA in fattura (l’IVA non è esposta, l’operazione è “non soggetta”);

  • sono esonerate dal versamento IVA, dalla liquidazione periodica e dalla dichiarazione annuale;

  • sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali, fermo restando l’obbligo di conservare le fatture/documenti.

Restano però debitori d’imposta (e quindi devono integrare la fattura e versare l’IVA) in alcuni casi specifici:

  • operazioni in reverse charge;

  • acquisti intracomunitari;

  • importazioni in dogana.

Obblighi minimi

Le OdV/APS in regime art. 86 devono comunque:

  • avere la partita IVA;

  • emettere fattura elettronica quando la normativa lo richiede, indicando che l’operazione è non soggetta ai sensi dell’art. 86 CTS;

  • conservare tutte le fatture e i documenti rilevanti;

  • monitorare ogni anno il superamento della soglia 85.000 euro di ricavi commerciali.

In pratica, quando conviene

Conviene valutare seriamente il regime art. 86 quando:

  • l’associazione è OdV/APS RUNTS,

  • ha attività commerciali non marginali ma sotto gli 85.000 euro (bar sociale, eventi, servizi, sponsorizzazioni),

Le piccole e medie associazioni del mondo del Terzo Settore (dal 2026)

 
 
 

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