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ENTI NO PROFIT: DAL 2026 OBBLIGATORIETA' APERTURA PIVA (MA NON PER TUTTI)

Immagine del redattore: SportsizexlSportsizexl

La Legge di Bilancio 2025 ha rinviato la modica dell'art 4 del DPR 673/72 nel futuro nuovo articolo 10 al 01/01/2026.

Si passerà dall'esclusione IVA all'esenzione IVA dei corrispettivi versati dai soci o tesserati per le attività svolte dagli Enti No Profit.

Qualora le entrate delle Associazioni siano qualificabili solamente come quote associative, l'associazione non necessariamente dovrà aprire la PIVA.

La quota associativa infatti resterà un'operazione fuori campo iva.

Se l'associazione con entrate costituite solamente da quote associative (senza PIVA) dovesse svolgere in maniera occasionale (quindi non abituale) operazioni configurabili come commerciali (ad es entrate una tantum per il pranzo sociale o la vendita di gadget di modesto valore a soci o associati o a partecipanti in occasione di un evento isolato) non sarà obbligata ad aprire la PIVA nè tantomeno adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione contabile.

Al contrario se tale attività dovesse rientrare nella normalità delle cose e l'azione si dovesse ripetere con frequenza, l'apertura della partiva iva risulterà inevitabile.

Infine, per quanto riguarda l'applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) per operazioni quali e pulizie oppure i lavori edili, le associazioni senza PIVA riceveranno dal fornitore la fattura con l'IVA ordinaria esposta evitando cosi l'inversione contabile.




 
 
 

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