ED ORA TOCCA ALLE ONLUS….
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- 14 mar
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Con l’approvazione da parte della Comunità Europea delle “nuove regole fiscali” previste dal DL 117/2017, dal 01/01/2026 cessa di esistere l’Anagrafe delle Onlus e come tale le associazioni dovranno decidere in quale sezione del RUNTS iscriversi. Avranno tempo tre mesi (fino al 31/03/2026) dopodichè, se non opteranno per alcuna scelta, dovranno devolvere il loro patrimonio incrementale (quello formatosi dopo l’assunzione della qualifica di ONLUS).
Passaggi da compiere:
Stesura e deposito del nuovo statuto
Scelta della sezione RUNTS in cui iscriversi
Compilazione della domanda di iscrizione al RUNTS (con ingresso attraverso SPID da parte del Presidente o del delegato) allegando alla pratica di iscrizione l’ atto costitutivo, lo statuto e gli ultimi due bilanci approvati (redatti secondo gli schemi di bilancio approvati dal DM 05/03/2020).
Ma in quale sezione è meglio iscriversi?
La risposta non è univoca ma dipende. E’ necessario
Capire l’attività di interesse generale svolta dall’associazione;
Valutare le attività svolte alla luce dei nuovi criteri di commercialità previsti dall’articolo 79 del DL 117/2027. L’articolo stabilisce al comma 2 che le attività possono essere svolte
A titolo gratuito
A fronte di corrispettivi (ricavi) che non superano i costi effettivi (per ciascun periodo d’imposta) del 6%.
Se si soddisfa uno dei due requisiti l’associazione è un ETS NON COMMERCIALE; in caso contrario l’ETS è COMMERCIALE (cosi se supera il secondo criterio sopradescritto per tre anni)
Scegliere la sezione dove iscriversi. Cosi se si è inquadrati come
ENTE NON COMMERCIALE - è possibile scegliere la sezione degli enti FILANTROPICI (se l’attività è principalmente quella erogativa), piuttosto che ODV (se svolta nei confronti di terzi) oppure APS (se svolta nei confronti dei propri soci) o ancora nella sezione residuale.
ENTE COMMERCIALE, l’ente può essere inquadrato come IMPRESA SOCIALE (sezione residuale) consentendo di applicare la fiscalità di favore prevista dall’articolo 18 del Dlgs 112/2017.
Da ultimo se gli Enti sono sottoposti alla direzione, coordinamento e controllo da parte di enti pubblici (quali fondazioni controllate da enti locali) allora non possono essere iscritti nel RUNTS perché privi di autonoma soggettività giuridica. In tal caso la legge 104/2024 ha previsto che per tali enti non scattano gli obblighi di devoluzione del patrimonio se gli statuti prevedono lo svolgimento con modalità non commerciali attività di interesse generale senza finalità di lucro e che i beni siano utilizzati per l’attuazione di tali attività.

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