Novità L 182/2025 in materia di donazioni
- colombofabio9

- 2 gen
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La legge 2 dicembre 2025, n. 182 modifica in modo significativo la disciplina civilistica delle donazioni, con effetti pratici rilevanti anche per gli enti del Terzo settore che ricevono beni, soprattutto immobili, a titolo gratuito.
Che cosa cambia nelle donazioni
Viene abrogata la tradizionale “azione di restituzione”, ossia la possibilità per l’erede legittimario leso nella propria quota di legittima di chiedere la restituzione del bene donato anche nei confronti del terzo che lo abbia acquistato dal donatario.
Resta fermo il meccanismo di calcolo della legittima previsto dal codice civile: alla morte del donante, il valore dei beni donati in vita viene sommato al valore dell’asse ereditario per verificare l’eventuale lesione dei diritti degli eredi legittimari.
Dalla restituzione al diritto di credito
Con la nuova disciplina, il terzo che ha acquistato il bene dal donatario non è più tenuto a restituirlo all’erede leso; viene meno, dunque, il rischio di perdere l’immobile anche a distanza di anni.
In caso di lesione della legittima, gli eredi avranno ora un diritto di credito nei confronti del donatario, pari al valore del bene ricevuto in donazione; solo in via sussidiaria il terzo acquirente potrà essere chiamato a rispondere, ma non con la restituzione del bene, bensì con una prestazione risarcitoria in denaro.
Ambito temporale di applicazione
Le nuove regole si applicano alle successioni che si aprono dopo l’entrata in vigore della legge n. 182/2025, mentre le successioni anteriori restano disciplinate dal regime precedente.
Questo significa che, per le donazioni effettuate in passato, occorrerà verificare la data di apertura della successione del donante per capire se operi ancora il vecchio sistema della restituzione o quello nuovo fondato sul solo diritto di credito.
Perché è importante per gli enti del Terzo settore (donazioni legge 182 2025 terzo settore)
La riforma incide direttamente sulla “circolazione” dei beni ricevuti in donazione: gli immobili donati, prima difficili da vendere per il timore dei potenziali acquirenti di doverli restituire agli eredi legittimari, diventano oggi molto più facilmente commerciabili.
Per gli enti del Terzo settore (ETS) – che spesso vivono di liberalità e possono ricevere immobili in donazione – questo significa maggiore possibilità di smobilizzare il patrimonio ricevuto (ad esempio vendendo un immobile donato) per reinvestirlo nelle attività istituzionali, con un rischio ridotto di contenziosi restitutori e una migliore programmabilità economico-patrimoniale.






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