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CRE non sportivo APS: quando è istituzionale o commerciale

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Quando una APS iscritta al RUNTS decide di organizzare un centro ricreativo estivo (CRE) non sportivo, la domanda non è solo “come facciamo il programma?”, ma anche “che natura hanno le quote che chiediamo alle famiglie?” e “come inquadriamo chi ci lavora?”.

Un CRE di questo tipo, infatti, vive esattamente nel punto di incontro fra attività di interesse generale, attività diverse e lavoro educativo.

1. Cos’è un CRE non sportivo in una APS

Nel contesto di una APS, per CRE si intende di solito un’attività:

  • educativa e ricreativa, spesso con laboratori, giochi, attività di gruppo;

  • rivolta principalmente a bambini e ragazzi;

  • organizzata nel periodo estivo, su base giornaliera o settimanale;

  • che può includere supporto ai compiti, uscite sul territorio, momenti di convivialità e, in alcuni casi, il pranzo.

Non è quindi un “camp sportivo”, ma un progetto educativo e sociale a tutti gli effetti. Proprio per questo va verificata con cura la sua coerenza con lo statuto e con le regole del Terzo Settore.


2. Prima di organizzare il CRE: leggere lo statuto

Prima di definire tariffe, calendario e volantini, la APS dovrebbe fermarsi a leggere il proprio statuto. I punti chiave da controllare sono tre.

a) Attività di interesse generale. Nell’articolo dedicato alle attività di interesse generale occorre verificare che siano previste:

  • attività educative, formative, culturali, ricreative o di utilità sociale rivolte ai minori e alle famiglie;

  • iniziative coerenti con l’idea di un centro estivo (laboratori, percorsi educativi, attività di socializzazione, ecc.).

Se il CRE rientra chiaramente in queste attività, è più facile sostenerne la natura istituzionale.

b) Attività diverse / secondarie e strumentali. Va poi verificato che lo statuto preveda la possibilità di svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali. Questo è il “contenitore” dentro cui possono rientrare:

  • servizi aggiuntivi resi alle famiglie;

  • elementi più vicini a un servizio “a mercato” (es. pacchetti particolari, servizi accessori pagati a parte).

Avere questa clausola ben scritta consente di gestire eventuali componenti commerciali del CRE senza snaturare l’ente.

c) Coerenza tra statuto, comunicazione e contabilità. Una volta chiarito il quadro statutario, serve coerenza su due fronti:

  • nella comunicazione: come viene descritto il CRE nelle locandine, sui social, sul sito;

  • nella contabilità: come vengono registrate e distinte le entrate legate al CRE, separando ciò che è attività di interesse generale da eventuali attività diverse o servizi accessori.


3. Quota di partecipazione: istituzionale o commerciale?

Per una APS iscritta al RUNTS, la quota di partecipazione al CRE non sportivo può muoversi lungo uno spettro che va dall’attività istituzionale all’attività commerciale/attività diversa.

In linea generale:

  • la quota tende a mantenere natura istituzionale / non commerciale quando il CRE:

    • è progettato come attività educativa e sociale in diretta attuazione delle finalità statutarie;

    • ha un forte contenuto pedagogico, relazionale, culturale;

    • è coerente con la missione dell’associazione e con il suo modo abituale di lavorare sul territorio;

  • la quota tende a spostarsi verso l’area commerciale / attività diversa quando il CRE:

    • è presentato come un servizio estivo aperto indistintamente a chiunque, con logica principalmente “di mercato”;

    • mette al centro la funzione di custodia/servizio alle famiglie più che il contenuto educativo;

    • prevede servizi accessori rilevanti (pasti, gite, extra) che incidono in modo importante sulla struttura dei costi e dei prezzi.

Più il CRE assomiglia a un percorso educativo tipico della APS, più si colloca nell’area istituzionale; più assomiglia a un servizio “venduto” al pubblico, più si avvicina all’area commerciale/attività diversa.


4. Gite, pasti e servizi accessori

Anche nel CRE non sportivo di una APS conviene distinguere nettamente la parte educativa dal resto.

  • La parte educativa/ricreativa (laboratori, attività di gruppo, percorsi educativi) può rientrare nelle attività di interesse generale se è coerente con lo statuto e con la missione.

  • Le gite, i servizi organizzati e i pasti:

    • non dovrebbero essere automaticamente assorbiti nella quota “istituzionale”;

    • vanno valutati come servizi accessori, spesso con logica e costi propri;

    • se assumono un peso economico rilevante o una forte autonomia, ricadono nell’area delle attività diverse o commerciali, con le relative conseguenze fiscali e contabili.

Nella pratica, può essere utile distinguere almeno internamente (e talvolta esternamente) tra quota per il progetto educativo e contributi specifici per gite e pasti, così da avere numeri chiari e trasparenti.


5. Come si pagano educatori e collaboratori nel CRE della APS

Qui il ragionamento è diverso rispetto a una ASD: nel CRE non sportivo non si parla di lavoratori sportivi, ma di educatori e collaboratori “ordinari”.

Gli educatori, animatori, coordinatori, assistenti ai minori che danno contenuto educativo al CRE:

  • non rientrano nel perimetro del lavoro sportivo;

  • vanno inquadrati nelle forme di lavoro tipiche del Terzo Settore:

    • lavoro subordinato (tempo determinato per il periodo estivo, ad esempio);

    • collaborazioni coordinate e continuative, quando il rapporto lo consente;

    • lavoro autonomo/occasionale, solo nei casi residuali in cui se ne rispettano davvero i requisiti.

I volontari possono integrare il lavoro degli educatori:

  • non possono però sostituire in modo fittizio personale che di fatto svolge un lavoro vero e proprio;

  • possono ricevere solo rimborsi spese nei limiti di legge;

  • vanno considerati anche ai fini dei rapporti numerici tra volontari e lavoratori previsti per le APS.

CRE non sportivo APS: quando è istituzionale o commerciale

 
 
 

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