Terzo settore: contributo per la riqualificazione energetica e strutturale
- colombofabio9

- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 2 min
L’articolo 1-ter, Dl 39/2024 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli Enti del Terzo Settore.
La presente legge di Bilancio (2026) ha ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono:
- gli Enti del Terzo Settore iscritti al Runts, di cui all’articolo 45, Dlgs 117/2017;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all’articolo 10, Dlgs 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe.
Cosa dice l'art 1-ter DL 39/2024
1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.






Commenti