Gli enti del Terzo settore ed alcune altre tipologie di enti non lucrativi hanno la facoltà di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il prossimo 17 marzo, le erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente: tale facoltà diventa invece un vero e proprio obbligo qualora gli stessi soggetti abbiano avuto entrate superiori a 220.000 euro.
CHI DEVE COMUNICARE
gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
le Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe unica;
le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
COSA COMUNICARE
le erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori solamente se dal pagamento (effettuato con sistemi tracciabili) risulta il codice fiscale del soggetto erogante.
COME COMUNICARE
Con un software dell'AdE (Schede - Comunicazione erogazioni liberali - Software di compilazione - Agenzia delle Entrate)

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