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Circolare 7/E del 7 agosto 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per ASD e SSD

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, è intervenuta su alcuni aspetti fiscali della Riforma dello Sport introdotta dal D.Lgs. 36/2021.

La circolare non introduce nuove norme, ma chiarisce come devono essere applicate alcune disposizioni che negli ultimi anni avevano creato dubbi tra associazioni e società sportive dilettantistiche.

Vediamo i punti principali.


1. SSD e distribuzione degli utili

La Riforma dello Sport consente alle Società Sportive Dilettantistiche costituite in forma societaria una forma limitata di distribuzione degli utili.

Attenzione però all’aspetto fiscale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che una SSD che vuole beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR deve rispettare anche le condizioni previste dal comma 8 dello stesso articolo.

Tra queste vi è il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.

In sostanza, una SSD può essere perfettamente in regola con il D.Lgs. 36/2021 prevedendo nello statuto la cosiddetta “lucratività attenuata”, ma ciò non significa automaticamente poter beneficiare anche delle agevolazioni fiscali dell’art. 148 TUIR.

Per le SSD diventa quindi importante verificare con attenzione il proprio statuto.


2. Rimborsi forfetari ai volontari: attenzione alla soglia dei 15.000 euro

I volontari sportivi possono ricevere, alle condizioni previste dalla normativa, rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili per le attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.

Entro questo limite il rimborso non costituisce reddito.

La Circolare precisa però un aspetto importante: questi rimborsi devono essere considerati ai fini del raggiungimento della soglia fiscale di 15.000 euro annui prevista per il lavoro sportivo.

Esempio semplice.

Un soggetto ha già ricevuto nell’anno 14.800 euro di compensi per lavoro sportivo e successivamente riceve 380 euro come rimborso forfetario da volontario.

Il totale da considerare diventa 15.180 euro. Pertanto, 180 euro superano la soglia di non imponibilità e assumono rilevanza fiscale.

Ancora più chiaro il caso di chi abbia già superato i 15.000 euro: gli eventuali successivi rimborsi forfetari diventano fiscalmente rilevanti secondo le regole indicate dalla circolare.

Diventa quindi ancora più importante raccogliere correttamente le dichiarazioni del collaboratore sulle somme già percepite durante l’anno.


3. La soglia dei 15.000 euro vale anche per il lavoro sportivo subordinato

Altro chiarimento importante.

La soglia di non imponibilità fiscale di 15.000 euro annui non riguarda solamente le collaborazioni coordinate e continuative o il lavoro autonomo sportivo.

L’Agenzia conferma che si applica anche al lavoratore sportivo assunto con contratto di lavoro subordinato.

La norma, infatti, fa riferimento ai compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo senza distinguere in base alla tipologia contrattuale utilizzata.

Fino a 15.000 euro opera quindi l’esclusione dalla base imponibile fiscale; sulla parte eccedente trovano applicazione le normali regole fiscali previste per il rapporto di lavoro utilizzato.


4. IRAP: agevolazione anche per i collaboratori amministrativo-gestionali

Il D.Lgs. 36/2021 prevede che i compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo, entro i limiti previsti dalla norma, non concorrano alla determinazione della base imponibile IRAP.

La Circolare chiarisce che questa disposizione riguarda anche le collaborazioni amministrativo-gestionali.

Rientrano quindi nel chiarimento anche le collaborazioni utilizzate, ad esempio, per attività di segreteria e gestione amministrativa dell’ente.

Il riferimento previsto dalla norma è quello dei compensi inferiori a 85.000 euro annui.

Se tale importo dovesse essere superato l'IRAP verrà calcolata ordinariamente su tutto l'importo.


5. Prestazioni sportive esenti IVA: possibile evitare fatturazione e registrazione

La Circolare interviene anche sulle prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport che beneficiano del regime di esenzione IVA.

L’Agenzia conferma la possibilità, per gli enti che ne hanno i requisiti, di avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del DPR 633/1972.

La scelta richiede una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La semplificazione riguarda naturalmente le operazioni esenti; restano invece gli ordinari obblighi per le eventuali operazioni imponibili effettuate dall’ente.


6. Cessione del contratto di un atleta: operazione soggetta ad IVA

L’Agenzia affronta poi il caso della cessione, da parte di una ASD o SSD, del diritto alle prestazioni sportive di un atleta a favore di una società professionistica.

Secondo l’Agenzia questa operazione non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva.

La cessione del contratto rappresenta una prestazione di servizi fiscalmente rilevante e deve quindi essere assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria.


7. Regime 398: confermata l’agevolazione anche per le SSD

L’ultimo chiarimento riguarda l’art. 25, comma 2, della Legge 133/1999.

Per gli enti sportivi che hanno optato per il regime della Legge 398/1991, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge:

·       i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

·       i proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi.

L’agevolazione può essere utilizzata per un massimo di due eventi all’anno e per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro.

A seguito della modifica normativa intervenuta nel 2026, l’Agenzia conferma espressamente che l’agevolazione riguarda non soltanto le ASD, ma anche le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperativa, purché naturalmente abbiano optato per la Legge 398/1991 e rispettino tutte le condizioni richieste.


In conclusione

La Circolare 7/E non rivoluziona la fiscalità dello sport dilettantistico, ma fornisce alcuni chiarimenti importanti.

Per le ASD e SSD i punti da ricordare sono soprattutto questi: attenzione agli statuti delle SSD, corretta gestione dei rimborsi ai volontari, soglia fiscale di 15.000 euro applicabile a tutto il lavoro sportivo, agevolazione IRAP anche per le co.co.co. amministrativo-gestionali e conferma delle agevolazioni previste dalla Legge 398/1991.

Sono indicazioni che incidono direttamente sulla gestione quotidiana degli enti sportivi e che meritano quindi una verifica delle procedure adottate.


FAQ

I rimborsi ai volontari sportivi concorrono alla soglia dei 15.000 euro? Sì. La Circolare 7/E del 2026 chiarisce che i rimborsi forfetari percepiti dal volontario sportivo devono essere considerati ai fini del raggiungimento della soglia fiscale di 15.000 euro prevista per il lavoro sportivo.

La soglia di 15.000 euro vale anche per i lavoratori sportivi subordinati? Sì. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'agevolazione fiscale riguarda il lavoro sportivo dilettantistico indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata.

Le SSD possono applicare la Legge 398/1991? Sì, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa. La Circolare 7/E conferma inoltre l'applicabilità alle SSD dell'agevolazione prevista per determinati proventi realizzati in occasione di un numero limitato di eventi.



 
 
 

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