ASD e la sicurezza sul lavoro
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Per una ASD/SSD che utilizza solo co.co.co. sportivi, il Testo Unico sicurezza si applica in pieno (DVR, RSPP, informazione, formazione, ecc.), con una deroga mirata solo per chi sta sotto i 5.000 euro.
Obblighi della ASD/SSD
Il co.co.co. sportivo è considerato lavoratore ai fini del D.lgs. 81/08, perché svolge attività nell’organizzazione della ASD/SSD, a prescindere dal tipo di contratto.
Di regola la ASD/SSD deve applicare integralmente il D.lgs. 81/08: valutazione dei rischi e redazione DVR, nomina RSPP, misure di prevenzione e protezione, informazione e formazione, gestione emergenze, ecc.
L’art. 33 D.lgs. 36/2021 conferma che ai lavoratori sportivi si applicano le norme di sicurezza “in quanto compatibili” con le modalità della prestazione sportiva.
Co.co.co. sportivi con compensi annui ≤ 5.000 euro
Per questi lavoratori si applica l’art. 21, comma 2, D.lgs. 81/08: sorveglianza sanitaria e corsi di formazione sulla sicurezza diventano una facoltà del lavoratore, con oneri a suo carico, non più obbligo a carico della ASD/SSD.
Restano però in capo alla ASD/SSD tutti gli altri obblighi del Testo Unico (DVR, RSPP, informazione sui rischi, misure di prevenzione, DPI ove necessari, gestione emergenze, cooperazione se vi sono altri soggetti nell’impianto).
Co.co.co. sportivi con compensi annui > 5.000 euro
Per chi supera i 5.000 euro annui non opera la deroga dell’art. 21, comma 2: la ASD/SSD deve garantire, a proprie spese, anche la sorveglianza sanitaria (medico competente, idoneità alla mansione ove prevista) e la formazione obbligatoria sulla sicurezza.
Rimane fermo l’obbligo di applicare tutta la disciplina del D.lgs. 81/08, modulata sul contesto sportivo (valutazione specifica dei rischi connessi alla disciplina, agli impianti, alle attrezzature, agli spostamenti, ecc.)






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