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Regione Lombardia: ordinanza e allegati (anche per il CRE 2020)

Aggiornamento: 2 lug 2020

La nuova ordinanza della Regione Lombardia n 555.

Dal 1 giugno riaprono palestre, piscine e centri culturali secondo i protocolli già indicati, in particolare: le ASD/SSD devono seguire scrupolosamente i protocolli indicati dalle FSN/EPS/DA cui sono affiliate, le APS, ODV e le Altre Associazioni. Per le varie attività e anche per i CRE vengono indicate le linee guida che per comodità alleghiamo già suddivise per chiarezza e semplicità.

E’ chiaro che devono essere scrupolosamente rispettate le distanze

Leggiamola nel dettaglio.

EFFICACIA ORDINANZA: 01 – 14 GIUGNO 2020

CHI PUO’ ANCHE APRIRE: centri massaggi e centri di abbronzatura, piscine, palestre, parchi tematici e di divertimento, circoli culturali e ricreativi, svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico, attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno), servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno).

AGGIORNAMENTI LINEE GUIDA per: musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali; esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività; attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili; censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.

MASCHERINA: l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Rimane obbligatorio l'utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell'attività.

SPOSTAMENTI VERSO ALTRE REGIONI: a partire dal 3 giugno

SOGGETTI IN QUARANTENA: non possono muoversi da propria abitazione fino ad accertamento guarigione

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: vengono indicate le procedure (non allegate in questa comunicazione)

SANZIONI: Il mancato rispetto delle misure di contenimento disposte dalla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del DPCM 25 marzo 2020, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con un incremento fino a un terzo della sanzione se il mancato rispetto avviene attraverso l'utilizzo di un veicolo.





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