top of page

Il contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione sostenute da ASD e SSD

Lo scorso 16 settembre è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità per l’accesso al contributo a fondo perduto per le spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione sostenute nel “periodo emergenziale” come definito dal D.P.C.M. 24.10.2020 da parte dei sodalizi sportivi.

Sono 86 i milioni di euro stanziati per il fondo di dotazione destinato sia alle società sportive professionistiche che alle associazioni e società sportive dilettantistiche che, attraverso le federazioni di appartenenza, presenteranno l’istanza per la richiesta del contributo.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.P.C.M., sono ammissibili le spese sostenute nel periodo intercorso tra il 24 ottobre 2020 ed il 31 agosto 2021, relative a:

a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;

b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;

c) l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

g) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

h) gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2:

  • Visita medica;

  • Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport;

  • Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a riposo, durante e dopo sforzo;

  • Ecocardiogramma color doppler;

  • ECG a riposo;

  • ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);

  • Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);

  • Esami ematochimici;

  • Radiologia polmonare: TAC per COVID

  • Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID).

  1. Possono accedere al contributo le sole ASD e SSD i cui sport sono ammessi alle discipline olimpiche

  2. Le spese oggetto del contributo sono quelle riportate sopra (dalla lettera a alla lettera h)

  3. Il VINCOLO IMPOSTO è che Il 70% delle spese sostenute siano composte dalle voci di spesa a, b, c, g

  4. Riferimento temporale spese effettuate: 24 OTTOBRE 2020 – 31 AGOSTO 2021

  5. Presentazione documenti (fatture quietanzate) presso FSN/DA/EPS cui si è affiliati (meglio contattarle prima per avere un cronoprogramma)

  6. FSN/DA/EPS invieranno le pratiche al Ministero dello Sport che, dopo un’attenta analisi erogherà il contributo in una percentuale che sarà stabilita in base alle domande presentate


40 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page