Si è aperto il 4 ottobre, con estensione fino al 4 novembre la finestra temporale per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all’omonimo credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).
Il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
I soggetti interessati sono individuati nelle seguenti categorie:
esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti (quindi ASD/SSD, APS e ODV)
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale “munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest’ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.
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