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Ordinanza 620/2020 Regione Lombardia

Misure anti-movida

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;

è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;

chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);

è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;

è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche degli sport di contatto, come individuati con provvedimento

del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020. VEDIAMO SOTTO QUALI SONO QUESTI SPORT (nel DPCM del 13/10/2020)

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.

Accesso alle RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Si intendono

  • Ristorazione

  • Stabilimenti balneari e spiagge

  • Attività ricettive e locazioni brevi

  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù

  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura

  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi

  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati

  • e attività in forma itinerante)

  • Uffici aperti al pubblico

  • Piscine (pag 27 allegato 1)

  • Palestre (pag 30 allegato 1)

  • Manutenzione del verde

  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura

  • Attività fisica all’aperto (pag 37 allegato 1)

  • Noleggio veicoli e altre attrezzature

  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta

  • Aree giochi per bambini

  • Circoli culturali e ricreativi (pag. 43 allegato 1)

  • Formazione professionale

  • Spettacoli

  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento

  • Professioni della montagna

  • Guide turistiche

  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

  • Strutture termali e centri benessere

  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse

  • Congressi e Manifestazioni Fieristiche di cui all’art. 121 L.R. 6/2010

  • Discoteche e sale da ballo


Misure anti-movida

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;

è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;

chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);

è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;

è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche degli sport di contatto, come individuati con provvedimento

del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020. VEDIAMO SOTTO QUALI SONO QUESTI SPORT (nel DPCM del 13/10/2020)

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.

Accesso alle RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Si intendono

  • Ristorazione

  • Stabilimenti balneari e spiagge

  • Attività ricettive e locazioni brevi

  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù

  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura

  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi

  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati

  • e attività in forma itinerante)

  • Uffici aperti al pubblico

  • Piscine (pag 27 allegato 1)

  • Palestre (pag 30 allegato 1)

  • Manutenzione del verde

  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura

  • Attività fisica all’aperto (pag 37 allegato 1)

  • Noleggio veicoli e altre attrezzature

  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta

  • Aree giochi per bambini

  • Circoli culturali e ricreativi (pag. 43 allegato 1)

  • Formazione professionale

  • Spettacoli

  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento

  • Professioni della montagna

  • Guide turistiche

  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

  • Strutture termali e centri benessere

  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse

  • Congressi e Manifestazioni Fieristiche di cui all’art. 121 L.R. 6/2010

  • Discoteche e sale da ballo

Il Decreto a livello nazionale ribadisce (all’allegato1 ) il blocco delle attività sportive dello sport di contatto svolte a livello amatoriale escludendo quelle organizzate dalla ASD e SSD affiliate alle FSN/EPS/DA. Il DPCM ha validità sull’intero territorio nazionale. La Lombardia sospende anche le attività stesse organizzate dalle ASD e SSD e con molta probabilità si sospenderanno anche a livello nazionale (aggiornamento ad oggi ore 15.31). Vediamo quali sono le attività di contatto nell'allegato.


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