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Non basta essere un’associazione: quando i corrispettivi diventano tassabili

  • 12 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Lo scorso 24 giugno la Corte di Cassazione ha chiarito un principio molto importante: i corrispettivi pagati dagli associati non sono automaticamente “non commerciali”.

Può sembrare un concetto intuitivo, ma nella pratica non lo è.

Proviamo ad entrare nel dettaglio: per beneficiare della decommercializzazione prevista dall’art. 148 del TUIR, non basta che i servizi siano rivolti agli associati o che siano in qualche modo collegati alle finalità dell’ente, ma è necessario che quelle attività siano chiaramente previste nello statuto e che rappresentino una diretta realizzazione degli scopi istituzionali.

Il caso specifico Il caso riguardava un’associazione di categoria che offriva servizi di consulenza ai propri iscritti dietro pagamento. L’associazione sosteneva che tali attività rientrassero tra quelle istituzionali e quindi non imponibili. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, le considerava prestazioni autonome, simili a servizi di mercato, e quindi commerciali.

Il punto centrale della controversia era proprio questo: non è sufficiente che il servizio sia rivolto agli associati, ma occorre verificare se lo statuto descriva in modo chiaro anche quel tipo di attività. 

Nel caso specifico, lo statuto parlava soprattutto di tutela collettiva della categoria, senza prevedere in modo preciso servizi individuali a pagamento. Per questo motivo, i giudici hanno ritenuto che tali prestazioni non fossero strettamente legate al rapporto associativo, ma costituissero attività separate.

La Cassazione ha confermato questa impostazione, ribadendo che:

  • chi vuole applicare un’agevolazione fiscale deve dimostrarne i requisiti;

  • lo statuto è il riferimento principale per capire cosa è attività istituzionale;

  • clausole generiche non sono sufficienti per giustificare la decommercializzazione.


In sostanza, se un’attività non è chiaramente prevista e coerente con gli scopi statutari, i relativi corrispettivi rischiano di essere considerati commerciali e quindi tassati.


La Regola generale

Da questo principio deriva una conseguenza operativa molto importante: non basta “essere un’associazione” per non pagare le imposte su certi proventi.

Serve coerenza concreta tra:

  • statuto,

  • attività svolta,

  • modalità con cui viene erogata (anche a pagamento).


Dimostrazione delle attività svolte

E' fondamentale poter dimostrare cosa l’ente fa realmente.

  • Per gli enti del Terzo Settore, questo significa che è opportuno documentare in modo puntuale le attività svolte, ad esempio:

    1. descrivendole nei verbali di assemblea; allegando materiali come volantini, programmi, report attività;

    2. conservando post social, articoli e ogni evidenza utile.

Tutta questa documentazione serve a dimostrare che le attività reali corrispondono a quelle di interesse generale previste dallo statuto.

Il RUNTS a partire da quest'anno 2026 (con decreto approvato nel mese di Agosto 2025) comincerà ad effettuare dei controlli sostanziali sia sulla documentazione obbligatoria inserita sul portale, sia sugli statuti, sia sui bilanci verificando a cosa corrispondono effettivamente le entrate e le uscite, sia sui contenuti dei verbali potendo chiedere al CD delucidazioni circa le attività effettivamente svolte verificando se rientrano tra quelle tra le attività di interesse generale indicate nello statuto.

  • Lo stesso principio vale anche per le ASD: devono poter provare che l’attività svolta è effettivamente sportiva e coerente con quanto previsto nello statuto, non solo formalmente ma anche nella pratica quotidiana.

    Il RAS già dallo scorso anno ha cominciato ad effettuare dei controlli sulla regolarità dello statuto e dei documenti allegati (verbali nomina del CD, certificati di attribuzione CF e PIVA, attività didattiche, attività sportive svolte). Già le FSN/EPS o il CONI stesso possono effettuare verifiche in qualunque momento presso la sede operativa dell'associazione per controllare se effettivamente vengono svolte le attività sportive indicate nello statuto e per cui si è chiesto l'affiliazione.

Non basta essere un’associazione: quando i corrispettivi diventano tassabili

 
 
 

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