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La Riforma dello Sport

La riforma dello sport (seppur non in versione definitiva) comincia a tracciare il suo percorso.

Nasce la figura del lavoratore sportivo. Si riconosce il ruolo dell'atleta «senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico» in colui che esercita l'attività sportiva «verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali».

Dovrebbero estendersi anche a tale figura, tutte le tutele giuri-lavoristiche, previdenziali e assicurative tipiche del rapporto di lavoro con una normativa sia contributiva sia fiscale in grado di avere le garanzie necessarie per il suo sviluppo. Qualora ricorreranno i presupposti, i rapporti stessi di lavoro sportivo, potranno essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale.

L'articolo 110 «disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo» prevede (come determinato per il rapporto di lavoro sportivo professionistico) che «il contratto di lavoro subordinato sportivo possa contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto». Non a tempo indeterminato ma massimo di cinque anni. Non si riterranno valide le tutele del rapporto di lavoro subordinato (art 18 statuto dei lavoratori).

E’ tutto in divenire. Aspettiamo di capire cosa succederà. Siamo sulla strada giusta per definire finalmente la posizione di istruttori sportivi dilettantistici e tutti quei giovani atleti che potranno entrare nel mondo dello sport (anche attraverso un "praticantato").




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