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Gli scontrini telematici

Prendiamo il caso di una ASD che gestisce il bar dell’impianto sportivo e che è a disposizione sia dei soci, sia dei non soci (nel momento, ad esempio, in cui viene aperto ai terzi nel caso di partite, gare, ecc). Ci domandiamo: l’attività va considerata attività commerciale e quindi soggetta ai corrispettivi (scontrini) telematici?

Riprendendo quanto ribadito dalla Circolare 18/E/2018, l’AdE distingue fra attività connesse e non connesse all’attività sportiva. Nel primo caso rientrano tutte quelle attività, previste anche da statuto, che rientrano nell’attività dell’associazione, nel secondo invece quelle che non hanno a che fare con l’attività (sportiva) dell’associazione.

La circolare afferma che l'eventuale opzione L. 398/1991 - regime forfetario di determinazione del reddito e IVA – si può applicare esclusivamente alla sola attività connessa, mentre alle "non connesse" si applica il regime ordinario di determinazione del reddito (salvo eventuale opzione per il regime forfetario ex art. 145 T.U.I.R.) e di determinazione dell'IVA.

Se il bar è all’interno della struttura ed è disponibile solo negli orari in cui la struttura sportiva è aperta, si tratta di attività commerciale connessa agli scopi istituzionali e potrà essere applicato il regime ex l. 398/1991. Diverso il caso in cui il bar è esterno alla struttura ed è aperto in orari differenti da quelli di apertura e chiusura dell’impianto sportivo. Non si applica il regime agevolato della ex l. 398/1991.

Per sapere circa l'obbligo di adozione dei corrispettivi telematici a decorrere dal 2020, occorrere sapere se l’associazione si è espressa per l'opzione l. 398/1991:

in caso affermativo (attraverso l’invio alla SIAE e barrando l’opzione sulla prima dichiarazione dei redditi successiva all’avvio dell’attività commerciale), l'a.s.d. è esonerata dall'obbligo dei corrispettivi telematici;in caso negativo, l'a.s.d. è assoggettata.



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