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Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto anche per gli enti non commerciali.

Dal 15.6.2020 è possibile presentare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto riconosciuto a favore di imprese / lavoratori autonomi / soggetti titolari di reddito agrario per fronteggiare le conseguenze economico / finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19.

La spettanza del contributo è subordinata alla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019 tale requisito non va verificato).

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti, in particolare, i soggetti interessati / esclusi, i requisiti per ottenere il contributo e le modalità di calcolo dello stesso.


All'art 24 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) si parla di contributo a fondo perduto per i soggetti titolai di reddito d'impresa/lavoratori autonomi /agrario e anche ENTI NON COMMERCIALI (Circolare n 15/E del 13/06/2020) di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri dell'art. 55, TUIR, compresi ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per ottenere il contributo in esame devono essere verificate due condizioni. La prima con riferimento all'ammontare dei ricavi / compensi 2019 (non superiori ai 5.000.000,00 di euro), la seconda con riferimento alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (-50%)

L'Agenzia precisa che al fine del calcolo del fatturato / corrispettivi vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Il contributo è calcolato sulla differenza fra il fatturato APRILE 2020 e 2019) moltiplicato per una percentuale che varia dal 10% al 20% a seconda della fascia di fatturato (dimensione). Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:

  • 1.000 per le persone fisiche;

  • 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo in esame:

  • costituisce un contributo in c/esercizio (va rilevato nella voce A5 del Conto economico);

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

  • non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo d'acconto di cui all'art. 28, DPR n. 600/73;

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

  • è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario. A tal fine l'Agenzia procede alla verifica di tale corrispondenza ;

  • è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

La domanda va presentata dal 15.6 al 13.8.2020;sul sito dell'Agenzia delle Entrate.


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