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European Accessibility Act: ASD, SSD ed enti del Terzo Settore devono adeguare il sito?

6 minuti fa
Tempo di lettura: 6 min

Dal 28 giugno 2025 sono applicabili le disposizioni dell’European Accessibility Act, recepito in Italia con il D.Lgs. 82/2022.

La normativa introduce specifici requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi destinati ai consumatori. Questo, però, non significa che tutti i siti internet di associazioni e società sportive debbano automaticamente essere adeguati.

Il decreto si applica infatti solo a determinati servizi, tra cui, ad esempio, alcuni servizi di comunicazione elettronica, servizi bancari, trasporto passeggeri, e-book e servizi di commercio elettronico. AgID precisa inoltre che il decreto non si applica alle microimprese che forniscono servizi.


Il primo controllo: cosa si fa attraverso il sito?

Per ASD, SSD ed enti del Terzo Settore il caso più frequente da verificare è quello del sito attraverso il quale l’utente può acquistare, prenotare o concludere direttamente un servizio.

Non è quindi sufficiente chiedersi se sul sito sia previsto il pagamento online.

Ad esempio, anche una prenotazione online vincolante, che riserva definitivamente un campo sportivo o un servizio e fa nascere l’obbligo di pagamento, può richiedere un approfondimento.

Diverso è il caso di un sito che contiene solamente:

  • informazioni sull’associazione;

  • orari e attività;

  • news;

  • modulistica;

  • contatti;

  • richiesta di informazioni;

  • semplice richiesta di iscrizione o prenotazione che deve essere successivamente confermata.

In questi casi la presenza del sito internet, da sola, non comporta automaticamente l’applicazione dell’European Accessibility Act.


La microimpresa: l’esenzione che interessa molte piccole realtà

Il D.Lgs. 82/2022 prevede una importante esclusione: le microimprese che forniscono servizi non sono soggette agli obblighi di accessibilità previsti dal decreto.

Per essere considerata microimpresa, una realtà deve:

  • avere meno di 10 ULA – Unità Lavorative Annue;

  • e realizzare un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.


ASD: attenzione ai collaboratori sportivi

Nel caso delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, il fatto che non vi siano lavoratori dipendenti non significa necessariamente che il controllo possa fermarsi lì.

Una ASD può infatti avvalersi di:

  • lavoratori dipendenti;

  • co.co.co. di lavoro sportivo;

  • co.co.co. amministrativo-gestionali.

Ai fini della definizione di microimpresa, la normativa europea utilizza il concetto di effettivi, espresso in ULA – Unità Lavorative Annue.

Non è quindi sufficiente contare il numero dei contratti o delle persone presenti nell’organizzazione. Occorre verificare il peso effettivo delle prestazioni lavorative su base annua.

Nel mondo sportivo questo aspetto è particolarmente importante, perché i co.co.co. sportivi e amministrativo-gestionali possono avere durate, intensità e impegni molto differenti tra loro.

Per una ASD con pochi lavoratori e collaboratori il limite delle 10 ULA sarà normalmente lontano. Quando invece il numero dei rapporti diventa significativo, è opportuno procedere a un calcolo puntuale degli effettivi.


SSD: il ragionamento è analogo

Per una Società Sportiva Dilettantistica il controllo è sostanzialmente lo stesso.

Anche una SSD può avvalersi di:

Ai fini della qualifica di microimpresa non conta il semplice numero delle persone fisiche, ma il numero degli effettivi espresso in ULA.

Una SSD può quindi avere numerosi collaboratori senza superare automaticamente la soglia delle 10 ULA, soprattutto quando le prestazioni sono limitate a parte dell’anno o hanno un impegno ridotto.

Se l’organizzazione rimane sotto le 10 ULA e il fatturato annuo oppure il totale di bilancio non supera 2 milioni di euro, la SSD può rientrare nella definizione di microimpresa e beneficiare dell’esenzione prevista per le microimprese che forniscono servizi.


APS, ODV e altri enti del Terzo Settore

el mondo del Terzo Settore il controllo è generalmente più semplice.

Un APS, una ODV o un altro ETS può avere, ad esempio:

  • lavoratori dipendenti;

  • collaboratori coordinati e continuativi ordinari.

Non esistono invece le specifiche figure del co.co.co. sportivo e del co.co.co. amministrativo-gestionale sportivo, proprie della disciplina del lavoro sportivo.

Anche negli ETS, però, non è sufficiente limitarsi al semplice numero delle persone o dei contratti presenti.

Quando il numero dei rapporti di lavoro o collaborazione diventa significativo, è opportuno verificare gli effettivi secondo i criteri previsti per il calcolo delle ULA.

Una piccola APS, ODV o altro ETS con pochi lavoratori e collaboratori e con valori economici inferiori ai limiti previsti potrà normalmente rientrare nella definizione di microimpresa.


L’iscrizione al REA cambia qualcosa?

No, almeno non automaticamente.

Molte ASD ed ETS sono iscritti al REA perché svolgono anche un’attività commerciale secondaria.

L’iscrizione alla Camera di Commercio non significa, però, che l’ente sia automaticamente obbligato ad applicare l’European Accessibility Act.

È necessario verificare concretamente:

  1. se viene fornito uno dei servizi interessati dal D.Lgs. 82/2022;

  2. se il servizio è rivolto ai consumatori;

  3. se l’ente rientra nella definizione di microimpresa.

Se l’ente è una microimpresa che fornisce servizi, l’esenzione continua ad applicarsi.


Come si calcolano concretamente le ULA

Ai fini della definizione di microimpresa, non conta semplicemente il numero dei lavoratori o dei collaboratori presenti nell’ente, ma il loro peso effettivo su base annua espresso in ULA – Unità Lavorative Annue.

In termini generali, 1 ULA corrisponde a una persona che lavora a tempo pieno per l’intero anno.

Chi lavora:

  • a tempo parziale;

  • solo per alcuni mesi;

  • stagionalmente;

  • con un impegno ridotto rispetto a un tempo pieno;

viene conteggiato in misura proporzionale.

La logica può essere rappresentata, in via esemplificativa, in questo modo:

Situazione

Calcolo esemplificativo

ULA

1 lavoratore full time per 12 mesi

100% × 12/12

1,00

1 lavoratore al 50% per 12 mesi

50% × 12/12

0,50

1 lavoratore full time per 6 mesi

100% × 6/12

0,50

1 lavoratore al 50% per 6 mesi

50% × 6/12

0,25

1 lavoratore al 25% per 10 mesi

25% × 10/12

0,21

La normativa europea prevede infatti che il lavoro a tempo parziale, stagionale o svolto solo per parte dell’anno venga conteggiato in frazioni di ULA.


Un esempio nel mondo sportivo

Supponiamo che una ASD abbia:

Figura

Impegno ipotizzato

ULA indicative

1 dipendente amministrativo

full time, 12 mesi

1,00

2 lavoratori

impegno equivalente al 50% per 12 mesi

1,00 complessiva

4 collaboratori sportivi

impegno equivalente al 25% per 10 mesi

0,83 complessive

Totale

7 persone fisiche

2,83 ULA indicative

L’esempio serve a evidenziare un principio importante: il numero delle persone fisiche non coincide necessariamente con il numero delle ULA.

Nel mondo sportivo questo può avere un peso rilevante, perché una ASD o SSD può avere numerosi co.co.co. sportivi o amministrativo-gestionali con impegni limitati alla stagione sportiva o con un numero ridotto di ore.

Avere, ad esempio, 12 o 15 collaboratori non significa quindi automaticamente superare la soglia delle 10 ULA.


Esempio: ASD con molti istruttori

Ipotizziamo, a puro titolo esemplificativo:

  • 12 istruttori sportivi;

  • ciascuno con un impegno equivalente al 20% di un tempo pieno;

  • attività svolta per 10 mesi all’anno.

Per ciascun istruttore:

20% × 10/12 = circa 0,167 ULA

Per 12 istruttori:

0,167 × 12 = circa 2 ULA

Quindi si avrebbero 12 persone fisiche, ma un peso complessivo pari a circa 2 ULA.

Si tratta però di un esempio matematico illustrativo: nelle realtà sportive occorre sempre verificare concretamente durata e intensità delle prestazioni.


Attenzione: qual è il “tempo pieno” di riferimento?

Per un lavoratore dipendente il calcolo è relativamente semplice, perché le ore lavorate possono essere rapportate all’orario full time previsto dal contratto collettivo applicato.

Per i co.co.co. sportivi e i co.co.co. amministrativo-gestionali, invece, il calcolo può richiedere maggiore attenzione.

Questi rapporti non prevedono necessariamente un normale orario di lavoro assimilabile a quello del dipendente. Non è quindi corretto limitarsi a contare il numero dei contratti né applicare automaticamente una percentuale standard.

Occorre valutare concretamente:

  • la durata del rapporto;

  • l’impegno settimanale o mensile;

  • le ore o giornate effettivamente dedicate all’attività;

  • il periodo dell’anno in cui la collaborazione viene svolta.

Nelle realtà lontane dalla soglia delle 10 ULA il problema sarà normalmente marginale. Nelle organizzazioni che si avvicinano al limite, invece, è opportuno effettuare un calcolo puntuale.


Il dato da ricordare

10 collaboratori non significano necessariamente 10 ULA.

La soglia della microimpresa si valuta sul peso lavorativo complessivo annuale e non sul semplice numero delle persone o dei contratti.

Se, dopo il calcolo, gli effettivi risultano inferiori a 10 ULA e viene rispettato anche il parametro economico, l’ente può rientrare nella definizione di microimpresa.

Se invece risultano 10 ULA o più, viene meno il requisito dimensionale della microimpresa, anche se il fatturato è molto inferiore a 2 milioni di euro.


Un esempio pratico: pensiamo a una ASD che gestisce campi da tennis.

Sul sito l’utente può scegliere il campo, giorno e ora e confermare una prenotazione definitiva. Anche se il pagamento viene effettuato successivamente presso il circolo, la prenotazione online può essere rilevante ai fini della disciplina del commercio elettronico.

Prima di preoccuparsi dell’adeguamento del sito, però, bisogna verificare le dimensioni dell’associazione.

Se la ASD ha pochi collaboratori, rimane sotto le 10 ULA e ha valori economici inferiori a 2 milioni di euro, potrà rientrare nella definizione di microimpresa e beneficiare dell’esenzione prevista dalla normativa.


In conclusione: prima di adeguare il sito, verificate se siete davvero obbligati

In queste settimane molte associazioni e società stanno ricevendo comunicazioni che richiamano l’European Accessibility Act, i controlli e le possibili sanzioni.

Il tema dell’accessibilità dei siti è certamente importante, ma non bisogna confondere una buona pratica con l’esistenza di uno specifico obbligo previsto dal D.Lgs. 82/2022.

Per ASD, SSD ed enti del Terzo Settore occorre prima verificare:

che cosa permette di fare il sito, quali servizi vengono offerti e se l’ente possiede i requisiti della microimpresa.

Per molte piccole realtà associative e sportive, proprio l’esenzione prevista per le microimprese può rendere non applicabili gli obblighi dell’European Accessibility Act relativi ai servizi.





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