Il 2018 sancisce la nascita del registro CONI 2.0 e il 2019 l’operatività della delibera C.N. CONI 18/7/2017 n. 1574) che stabilisce, per le associazioni affiliate alle FSN e agli ESP, l’obbligo di “svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica, nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza” (art 3 comma 1 lett e) e “la cancellazione dal registro per la perdita dei requisiti di iscrizione (tra cui lo svolgimento dell’attività sportiva e didattica)”.
Il 2018 sancisce la nascita del registro CONI 2.0 e il 2019 l’operatività della delibera C.N. CONI 18/7/2017 n. 1574) che stabilisce, per le associazioni affiliate alle FSN e agli ESP, l’obbligo di “svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica, nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza” (art 3 comma 1 lett e) e “la cancellazione dal registro per la perdita dei requisiti di iscrizione (tra cui lo svolgimento dell’attività sportiva e didattica)”.
Ciò significa che le ASD e le SSD devono aver partecipato ad attività sportive organizzate e/o riconosciute dal proprio ente affiliante ed e inserire le attività didattiche proposte.
Tutte le informazioni vengono caricate sul Registro CONI direttamente dalle FSN e dagli EPS. Alcune EPS e FSN si sono organizzati inserendo sul loro sito le aree compilabili direttamente dall’Associazione (soprattutto per quanto riguarda l’attività didattica).
Sorge la domanda: se una ASD/SSD partecipa solo a manifestazioni sportive senza organizzare attività didattica - corsi (ad es bocciofila) o se, viceversa, la ASD/SSD organizza solo attività didattica senza partecipare a manifestazioni sportive - gare (ex danza per bambini) come si deve comportare l’Associazione? Deve inserire sempre entrambe le attività?
Sembra di no (cosi come pronunciato verbalmente da esponenti CONI durante convegni pubblici) anche se si aspetta una conferma ufficiale in merito.
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