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Le attività secondarie e strumentali degli enti sportivi

Aggiornamento: 9 lug

Uno dei nodi ancora irrisolti della Riforma dello Sport riguarda l’art. 9 del D.Lgs. 36/2021, che disciplina le attività secondarie e strumentali delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il decreto attuativo, che dovrebbe definire criteri quantitativi e qualitativi per lo svolgimento di queste attività, non è ancora stato emanato, generando grande incertezza operativa.

Questa mancanza desta dei problemi interpretativi: il superamento dei limiti (ancora non noti) per due esercizi consecutivi può portare alla cancellazione dal RASD, con conseguente perdita della qualifica sportiva e di tutte le agevolazioni fiscali e amministrative collegate.

Il legislatore ha cercato di chiarire almeno in parte la questione con l’aggiunta del comma 1-bis, che esclude dal computo dei limiti alcune entrate tipiche: sponsorizzazioni, proventi pubblicitari, gestione di impianti sportivi, cessione di diritti e indennità per la formazione degli atleti. Tuttavia, rimangono dubbi applicativi, soprattutto per attività miste.


Un esempio concreto:

Se un’associazione sportiva affitta a pagamento un’ora di tennis a un soggetto esterno, è dubbio se tale entrata sia da considerarsi attività principale (sportiva dilettantistica) o attività secondaria (gestione impianti). Il dubbio cresce se l’utilizzo non è inserito in un contesto formativo o sportivo riconosciuto dall’organismo affiliante. In assenza del decreto, non è chiaro come qualificare correttamente questi proventi.

Sul piano concettuale, si suggerisce di mutuare la definizione di "strumentalità" dal D.M. 107/2021 (Terzo Settore): è strumentale un’attività che, qualunque ne sia l’oggetto, è svolta per supportare le finalità civiche e istituzionali dell’ente. In questo approccio, non è l’attività in sé, ma il fine a determinarne l’ammissibilità.

Infine, anche quando un’attività è formalmente qualificabile come “secondaria e strumentale”, non è detto che sia fiscalmente agevolata: bisogna valutare caso per caso se i relativi proventi siano:

  • decommercializzabili (se rivolti a tesserati/associati),

  • agevolabili (es. Legge 398/1991),

  • oppure imponibili con regime ordinario.


Conclusione

Senza il decreto previsto dall’art. 9, gli enti sportivi non hanno riferimenti certi per distinguere correttamente tra attività principali e secondarie. È una priorità normativa urgente, per evitare errori che possano compromettere la qualifica sportiva e la sostenibilità fiscale degli enti.

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