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La democraticità

Il principio di democraticità è il principio cardine che caratterizza un’associazione no profit.

Già l’art 2 della Costituzione Italiana assicura protezione all’individuo sia come singolo, sia come membro di “formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e ancora l’art 18 stabilisce che le persone hanno libertà di associazione partecipando in modo euguale alla vita associativa con gli altri soci.

Dalla lettura dei due articoli si evince che la Costituzione Italiana stabilisce l’associazione tra persone nel rispetto del principio di uguaglianza (sia nei diritti sia nei doveri).

Il principio caratterizzante il mondo associativo è il principio di democraticità che deve essere chiaramente richiamato e “spiegato” negli statuti. E’ oggetto di indagine dagli organi preposti al controllo.

Tale principio è molto importante e viene ripreso dal legislatore sia nel Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) per quanto riguarda le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di volontariato, sia nella Legge 289/2002 per quanto riguarda le Associazioni Sportive dilettantistiche.

Cosa significa esattamente principio di democraticità? Rispondiamo brevemente dicendo che è una “formula organizzativa” che esclude la possibilità per pochi soci di poter assumere il controllo della stessa associazione trasformando l’attività in un “loro e privato” diretto business commerciale.

Tale formula organizzativa si caratterizza per:

· La libera eleggibilità degli organi amministrativi (Presidente, Consiglio Direttivo) da parte dell’Assemblea dei soci al termine del loro mandato (negli statuti generalmente viene indicato il n° di persone che lo compongono e il periodo in cui resta in carica);

· La possibilità del voto singolo o per teste (durante la votazione in sede di assemblea ordinaria e straordinaria);

· La sovranità dell’Assemblea dei soci (la sola che può decidere sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo – approvando o meno il rendiconto economico finanziario);

· I criteri di ammissione o di esclusione di un nuovo socio all’interno dell’associazione (domanda al Consiglio Direttivo e possibilità di poter argomentare in assemblea in caso

L’esclusione della temporaneità di partecipazione alla vita associativa è un altro elemento che deve caratterizzare lo statuto dell’Associazione. Ha una funzione antielusiva.

Qualora infatti tale clausola non sia prevista, il sodalizio potrebbe conseguire dei vantaggi fiscali importanti ad esempio proponendo in vendita tessere associative valevoli per un periodo determinato portando i “pochi” a controllare l’associazione intera svolgendo attività di business piuttosto che di associazione vera e propria.

Al contrario la normativa è interessata a garantire una stabilità del rapporto associativo. I soci devono rimanere “per sempre”. Vengono indicati nello Statuto le condizioni per cui un socio può “lasciare l’associazione”. In riferimento ai nuovi soci, per evitare che gli stessi possano accordarsi ed, entrando nell’associazione, possano già da subito controllare il sodalizio a scapito degli esistenti, è previsto che i nuovi soci possano votare trascorsi almeno 3 mesi dall’iscrizione sul registro soci. E questo vale per le APS e le ODV (Codice del Terzo Settore).


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