Corrispettivi specifici APS e RUNTS nel 2026: cosa è commerciale e cosa no
- 19 gen
- Tempo di lettura: 3 min
Nel 2026 molte associazioni di promozione sociale si chiedono come trattare fiscalmente i corrispettivi specifici per attività istituzionali (corsi, iniziative culturali, ricreative) in relazione all’iscrizione al RUNTS e alla qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). In particolare, il dubbio riguarda quando tali entrate possono essere considerate non commerciali e quali effetti ha il momento di perfezionamento dell’iscrizione.
Quando i corrispettivi specifici sono non commerciali
I corrispettivi specifici possono essere trattati come entrate non commerciali se vengono rispettate contemporaneamente alcune condizioni fondamentali previste dal Codice del Terzo Settore:
L’attività è svolta in diretta attuazione delle finalità istituzionali dell’associazione, così come previste dallo statuto (ad esempio attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale rientranti nell’art. 5 CTS).
Le prestazioni sono rese:
agli iscritti e associati dell’ente e ai loro familiari conviventi
ad altre APS che svolgono attività analoghe e fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale, ai loro associati e tesserati.
L’ente ha effettivamente acquisito la qualifica di APS ETS attraverso l’iscrizione al RUNTS, condizione necessaria per applicare gli articoli 79, 85 e 86 CTS sulla decommercializzazione di queste entrate.
Quando questi requisiti sono soddisfatti, i corrispettivi specifici collegati a attività istituzionali rese ai soggetti indicati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa dell’ente e sono considerati istituzionali.
Iscrizione al RUNTS: nessuna retroattività per APS
Per le associazioni di promozione sociale l’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo: solo dal momento in cui l’iscrizione è perfezionata l’ente acquisisce la qualifica di ETS e può applicare le specifiche agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore.
La semplice presentazione della domanda non è sufficiente per applicare in anticipo le norme ETS: in assenza di una previsione espressa, gli effetti non si estendono retroattivamente ai mesi precedenti l’iscrizione.
Fino alla data di iscrizione, l’associazione continua a essere trattata come ente associativo di diritto comune, soggetto alle regole generali del TUIR, senza accesso alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista per le APS ETS.
Per le ONLUS è prevista una disciplina diversa: il DM 106/2020 consente, a determinate condizioni, la retrodatazione degli effetti dell’iscrizione al RUNTS al 1° gennaio 2026. Questo meccanismo è tuttavia specifico per le ONLUS e non si applica alle APS.
Corrispettivi specifici, TUIR e regime forfetario nel periodo “prima” dell’iscrizione
Nel periodo precedente al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS:
l’ente non può ancora applicare le agevolazioni di cui agli artt. 85 e 86 CTS;
non può beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista per le APS ETS;
deve applicare le regole ordinarie del TUIR per gli enti associativi non ETS.
Con l’entrata a regime della riforma, la tradizionale decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148, comma 3 TUIR non risulta più fruibile dal periodo d’imposta successivo a quello chiuso al 31.12.2025. Di conseguenza:
i corrispettivi specifici incassati prima dell’iscrizione al RUNTS possono assumere natura commerciale, incidendo sia sul reddito sia sui limiti di accesso o permanenza nei regimi agevolati (come il regime forfetario);
l’eventuale utilizzo del regime forfetario dovrà tenere conto che, fino all’iscrizione, l’ente opera come non ETS e i corrispettivi specifici possono rilevare come ricavi.
Da un punto di vista operativo è quindi fondamentale distinguere nettamente:
il periodo ante iscrizione RUNTS, in cui si applicano le regole TUIR e i corrispettivi specifici possono essere considerati attività commerciale;
il periodo post iscrizione RUNTS, in cui, rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi, tali corrispettivi possono diventare entrate non commerciali ai sensi degli articoli 79, 85 e 86 CTS.






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